E'
opportuno che i "titolari di trattamento dei dati" adottino le misure
tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire
l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli
interessati, che – a differenza del Codice Privacy – dovrà avere per
impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica).
Il
termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti
(compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in
casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un
riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di
diniego.
Spetta
al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e
stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere
all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente
infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di
quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice,
ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del
diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il
titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.
Il
riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta
anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano
l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede
l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15,
paragrafo 3).
La
risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile",
ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a
utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
Il
titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da
parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a
ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso
di esercizio dei diritti (artt. 15-22), il responsabile è tenuto a
collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli
interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e) ).
L'esercizio
dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma
possono esservi eccezioni (si veda il paragrafo "Cosa cambia").
Il
titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a
identificare l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle,
secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2
e art. 12, paragrafo 6).
Sono
ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul
fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo
23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in
particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla
cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e
art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di
statistica).
In
questo senso, in via generale, possono continuare a essere applicate
tutte le deroghe previste dall'art. 8, comma 2, del Codice in quanto
compatibili con le disposizioni citate. Al riguardo, il Garante sta
valutando la piena rispondenza delle disposizioni citate in tale
articolo del Codice con i requisiti fissati per la legislazione
nazionale dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento.
MODI
S.r.l. di Mestre Spinea Venezia effettua per le Aziende del Veneto
interessate, una valutazione "Privacy" svolgendo un’analisi approfondita
e fornisce un supporto nell’implementazione del "piano di adeguamento" e
la formazione al personale coinvolto.
MODI S.r.l. è contattabile via chat, via e-mail e telefonicamente anche da mobile al numero verde gratuito 800300333.
Per
la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq
ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI
S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333.
MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it