La vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede che il Datore di lavoro assicuri a ogni lavoratore la formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
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La nuova norma che va ad integrare l’articolo 37 del TU afferma che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni. Il tutto dovrà essere definito entro il 2022.
Entro il 30 giugno 2022 si dovranno definire gli accordi per la nuova formazione.
Entro il 30/06/2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
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