Qual è la conseguenza del mancato rispetto dei requisiti previsti
dal DPR 177/2011 e gli obblighi previsti? Si applicano
anche ai lavoratori autonomi?
Il decreto 177/2011 si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.
Il mancato rispetto dei
requisiti previsti dal DPR 177/2011 determina il venir meno della
qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente,
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Le prescrizioni che il D.Lgs. 81/2008 prevede per i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono:
- il divieto di accesso dei lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
- l’obbligo di adottare idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, metanodotti e condutture di gas, ecc. che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
- qualora sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza;
- la possibilità di adottare maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione;
- qualora si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, è necessario provvedere alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione.
E’
previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo
sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non
inferiore ad un giorno.
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