mercoledì 18 agosto 2021

Come ci si può difendere da un processo in caso di imputazione per un reato presupposto 231?

L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale del Modello Organizzativo.

L’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

In qualità di componenti dell’Organo di Vigilanza possono essere nominate persone fisiche, già in relazione con la Società (ad esempio, responsabile internal auditing, amministratori indipendenti) e/o esterni alla Società (ad esempio, consulenti, sindaci), sempre considerando la necessità che l’Organismo di Vigilanza possegga, anche nella sua collegialità, gli attributi di autonomia, indipendenza, professionalità.

La legge 231/2001  stabilisce all’art. 6 che l’ente non risponde se prova che:

 a) organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

 b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

 c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

 d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lett. b).

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