mercoledì 8 ottobre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Interpretazione dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177" è stato pubblicato il giorno 8 ottobre 2014 alle ore 11:18 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 d lgs 81 )

*INTERPELLO N. 23/2014*

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni - risposta al quesito relativo all'*interpretazione
dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177*.

La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha
inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi
1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

In riferimento all'art. 3, comma l, del D.P.R. 177/2011,
l'interpellante - fatto presente che abitualmente da parte delle
proprie aziende "con la stipula di un unico contratto di appalto viene
affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un
incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di
inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell
'ambito del ciclo produttivo dell 'azienda committente e la cui
materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del
contratto stesso" e che "si tratta, spesso, di attività singolarmente
di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere
reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di
validità del medesimo contratto" - chiede se sia corretta
l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a
carico del committente, possa essere considerata validamente espletata
per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata
impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico
sito e non siano cambiate. nel frattempo, le condizioni in cui si deve
operare.

In riferimento all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, l
'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del
rappresentante del committente rappresenta "una specificazione
dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008''' e che
"coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle
attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di
attività forieri di potenziali pericoli" - chiede se sia corretta l
'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta
al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma
2, del D.P.R. 177/2011, "non richieda la sua costante presenza sul
luogo di lavoro ma si estrinsechi piuttosto in un sua efficace
attività di sovraintendenza sull' adozione e efficace attuazione
della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3. comma 3. del
d.p.r. n. 177 del 2011.

*INTERPELLO N. 23/2014*



http://www.mog231.it/interpretazione-dellarticolo-3-commi-i-e-2-del-d-p-r-14-settembre-2011-n-177/

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