venerdì 3 ottobre 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Sicurezza impianti a fune" è stato pubblicato il giorno 3 ottobre 2014 alle ore 11:26 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



!! Decreto Ministeriale 17 Settembre 2014 N. 288
Requisiti E Modalità Di Abilitazione Del Personale Destinato A
Svolgere Funzioni Di Sicurezza Sugli Impianti A Fune In Servizio
Pubblico !!

Il decreto fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione del
personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in
servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o
terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti
assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti
assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili,
montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

*Personale addetto all'esercizio di impianti a fune*

*Il personale deve garantire lo svolgimento  sicuro dell'esercizio.
Detto personale normalmente  è costituito da:*

1.  il capo servizio
2.  il macchinista
3.  l'agente  della stazione di rinvio od intermedia ed
eventualmente quello di vettura
4.  un congruo  numero  di  ulteriori  agenti  in  relazione 
alle  caratteristiche  ed  all'intensità di  traffico
dell'impianto.

Nel Regolamento  di Esercizio  di ciascun  impianto è definita 
la consistenza  del personale  che deve essere sempre presente .
Per  gli  impianti  di  categoria  D  la mansione  del 
macchinista  normalmente  non  è  prevista qualora  fosse
necessaria tale figura, deve essere  prevista dal Regolamento di
Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da
remoto se è attiva la telesorveglianza.

*P*er gli impianti per i quali è previsto il funzionamento 
automatico (_di cui al capitolo  12 del  Decreto R.D. 337  del 
16/1112012 " Decreto  Infrastrutture  "_)  non è  richiesta  la
presenza  del  relativo personale  presso l'impianto. Il
Regolamento  di Esercizio deve contenere le relative condizioni.

Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e
osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni  vigenti, nonché adottando  le necessarie misure e le
cautele atte ad evitare  sinistri. 

Quando  tuttavia  si  verifica  un  incidente,  il personale 
è tenuto  a  prestare  tutti  i soccorsi possibili ed a porre in
essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze 
dei danni occorsi e  per impedirne  altri.

Il personale  si adopera  con  perizia e diligenza  anche  in
circostanze  eccezionali  non espressamente previste dalle norme di
esercizio, ai fini della sicurezza.

*Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288*



http://www.mog231.it/sicurezza-impianti-a-fune/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento