Un nuovo post "Sicurezza impianti a fune" è stato pubblicato il giorno 3 ottobre 2014 alle ore 11:26 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
!! Decreto Ministeriale 17 Settembre 2014 N. 288
Requisiti E Modalità Di Abilitazione Del Personale Destinato A
Svolgere Funzioni Di Sicurezza Sugli Impianti A Fune In Servizio
Pubblico !!
Il decreto fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione del
personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in
servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o
terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti
assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti
assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili,
montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
*Personale addetto all'esercizio di impianti a fune*
*Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell'esercizio.
Detto personale normalmente è costituito da:*
1. il capo servizio
2. il macchinista
3. l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed
eventualmente quello di vettura
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione
alle caratteristiche ed all'intensità di traffico
dell'impianto.
Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita
la consistenza del personale che deve essere sempre presente .
Per gli impianti di categoria D la mansione del
macchinista normalmente non è prevista qualora fosse
necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di
Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da
remoto se è attiva la telesorveglianza.
*P*er gli impianti per i quali è previsto il funzionamento
automatico (_di cui al capitolo 12 del Decreto R.D. 337 del
16/1112012 " Decreto Infrastrutture "_) non è richiesta la
presenza del relativo personale presso l'impianto. Il
Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e
osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le
cautele atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale
è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in
essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze
dei danni occorsi e per impedirne altri.
Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in
circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di
esercizio, ai fini della sicurezza.
*Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288*
http://www.mog231.it/sicurezza-impianti-a-fune/
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