giovedì 27 dicembre 2018

Cosa intendiamo per “valutazione dei rischi” e per “documento di valutazione dei rischi (DVR)”?

Per valutazione dei rischi significa compiere un’analisi del luogo di lavoro che comporti la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei Lavoratori, l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi, la programmazione della prevenzione, la predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro ed è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e la realizzazione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 81/08. Il DVR rappresenta la mappatura dei rischi nei luoghi di lavoro presenti in un’azienda. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, è quel documento che serve per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta valutazione dei rischi per tutelare la salute dei lavoratori.

La redazione del DVR deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici; in particolare deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e tutti gli interventi per eliminare, ridurre o controllare i rischi e i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. 

Nel DVR deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente (ove previsto). 

Queste figure devono partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del DVR, in collaborazione con il Datore di Lavoro e alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del D. Lgs 81/08 per la discussione dei problemi inerenti la sicurezza aziendale. 

Il “DVR” deve essere conservato in azienda, a disposizione degli organismi competenti in caso di controlli o ispezioni e aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità. 

Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza
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