L'OdV è previsto dal D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi. Il decreto prevede che le Aziende, per non essere ritenuti responsabili per i reati presupposto, devono dotarsi di un modello di organizzazione e gestione (MOG), di un codice disciplinare e di un OdV.
In qualità di componenti di un Organismo di Vigilanza
possono essere nominati come ODV le persone fisiche, già in
relazione con la Società e/o
esterni alla Società,
sempre considerando la necessità che l’Organismo possegga, anche nella sua collegialità, gli
attributi di autonomia, indipendenza, professionalità e
continuità d’azione.
L’Organismo di Vigilanza è una componente
caratteristica e centrale del Modello Organizzativo 231. Può essere monocratico o
collegiale, con componenti interni e/o esterni.
L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la
continuità d’azione sono i principali attributi che
devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza.
Il Collegio Sindacale
può ricoprire il ruolo di OdV.
Per gli enti di piccole dimensioni, il D.Lgs. 231/2001
prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere
direttamente con l’organo amministrativo.
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