domenica 31 agosto 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "LA TUTELA DEI LAVORATORI NEGLI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE" è stato pubblicato il giorno 1 agosto 2014 alle ore 22:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

LA TUTELA DEI LAVORATORI NEGLI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI
SICUREZZA SOCIALE CON PAESI EXTRACOMUNITARI !!

Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale vengono
stipulate per assicurare alle persone che si recano per svolgere
un'attività lavorativa in uno Stato non appartenente all'Unione
Europea gl i stessi
benefici previsti dalla legislazione del Stato estero nei confronti
dei propri cittadini.

Sono atti giuridici di diritto internazionale in forza dei quali gli
Stati firmatari si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori,
un regime di sicurezza sociale, e quindi anche una tutela in materia
di infortuni sul lavoro
e malattie professionali, nei confronti dei cittadini migranti
dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di
manodopera.

Le Convenzioni bilaterali, a differenza dei Regolamenti Comunitari,
per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato necessitano
di apposito atto legislativo (cosiddetta legge di ratifica) per
introdurre nel proprio ordinamento interno quanto convenuto con
l'altro Stato. Hanno validità sol o per gli Stati firmatari ed
operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.

In linea di principio le Convenzioni non incidono sulle singole
normative nazionali modificandole - e quindi sui livelli di tutela
garantiti dagli Stati contraenti - bensì sono finalizzate a
migliorare gli effetti derivanti dall'applicazione delle normative
nazionali garantendo:

*PARITA' DI TRATTAMENTO*
Principio in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai
lavoratori migranti, operanti sul proprio territorio nazionale, gli
stessi diritti riservati ai cittadini residenti.

*TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE*
Al lavoratore migrante si applica la legislazione di sicurezza sociale
dell o Stato dove viene effettivamente svolto il lavoro (Per il
lavoratore distaccato non vige il principio della territorialità:
rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede
l'impresa)

*ESPORTABILITA' DELLE PRESTAZIONI*
Mantenimento dei diritti acquisiti- Ad ulteriore garanzia del
lavoratore migrante, è previsto che le prestazioni non siano soggette
a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente
diritto trasferisca la propria residenza in un altro Stato.

*Scarica documento INAIL*



http://www.mog231.it/la-tutela-dei-lavoratori-negli-accordi-e-convenzioni-internazionali-di-sicurezza-sociale/

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