giovedì 15 dicembre 2011

MOG 231

Le novità in materia di prevenzione incendi alla luce del DPR 151/11
pubblicato il: 15 dicembre 2011 alle ore 11:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/le-novita-in-materia-di-prevenzione-incendi-alla-luce-del-dpr-15111/

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, individua le
attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera
una sostanziale semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per
la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio
di proporzionalità, snellendo la documentazione tecnica richiesta per
le attività a basso rischio e caratterizzate da un limitato livello
di complessità. Il DPR 151/2011, abrogando il D.M. 116/02/82 e il DPR
37/98, ha ridefinito l'elenco delle attività soggette alle visite
ed ai controlli di prevenzione incendi, distinguendo tre categorie: A,
B e C secondo il grado di pericolosità delle stesse. Le categorie A,
B, C, che definiscono le attività a basso, medio e alto rischio
rispettivamente, prevedono iter diversi per l'approvazione. Le
attività di categoria A, una volta organizzate ai fini antincendio,
potranno iniziare l'attività ed essere in possesso del Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI), presentando segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA). La SCIA è un'autocertificazione della
regolarità delle misure antincendio, e per le attività del gruppo A
sono previsti solo controlli a campione entro 60 giorni dall'avvio,
non essendo più soggette al parere di conformità del progetto da
parte del Comando dei VVF. Per le attività di categoria B e C, sarà
necessario ottenere dai VVF lo specifico parere sul progetto di
prevenzione incendi presentato. Il parere dovrà essere rilasciato
entro 60 giorni dalla richiesta. Successivamente anche per tali
attività, l'inizio sarà subordinato alla presentazione di SCIA.
Un'ulteriore semplificazione burocratica riguarda la richiesta di
rinnovo periodico della conformità antincendio: il titolare
dell'attività deve ogni 5 anni presentare una mera dichiarazione al
Comando provinciale dei VVF competente per territorio, comunicando
l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza. Uno dei punti
più importanti del DPR 151/01 riguarda le sanzioni penali: con il
nuovo regolamento, infatti, chi non presenta una domanda o una
segnalazione pur avendone l'obbligo è soggetto alle sanzioni penali
previste dal D. Lgs. 139/2006. Un'altra novità, che adegua la
normativa di prevenzione incendi alle regole generali sull'avvio
delle attività produttive, riguarda la presentazione per via
telematica delle domande ai VVF o al SUAP, Sportello Unico per le
Attività Produttive.

vedi l'originale (Le novità in materia di prevenzione incendi alla luce del DPR 151/11) su: http://www.mog231.it/le-novita-in-materia-di-prevenzione-incendi-alla-luce-del-dpr-15111/

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