mercoledì 21 dicembre 2011

MOG 231

Imprese, enti e associazioni non più soggetti a Codice privacy?
pubblicato il: 21 dicembre 2011 alle ore 13:56
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/imprese-enti-e-associazioni-non-piu-soggetti-a-codice-privacy/

Il d*ecreto 6 dicembre 2011, n. 201 Salva Italia (art. 40)* interviene
anche in materia di privacy, modificando il *DLgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)*.

Ecco il testo dell'articolo 40:

a) All'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona
giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole
"identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole
"identificata o identificabile".
b) all'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona
giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma 1 dell'articolo 43  è soppressa."

*Quali le conseguenze della modifica?* In pratica, le persone
giuridiche, gli enti e le associazioni, non vengono più considerati
*soggetti "interessati" passivi* e, quindi, non saranno più
tutelati in relazione al trattamento dei dati  personali.  Tuttavia,
la restrizione operata dal Governo Monti per *"ridurre gli oneri in
materia di privacy"*, già considerata da molti assolutamente
"rivoluzionaria"  - ma prevedibilmente soggetta a critiche, se
non, proprio per questo, a modifiche e/o rettifiche -, non esonera
dagli obblighi del relativo Codice, le persone giuridiche, gli enti 
e le associazioni  che *continuano a essere soggetti attivi di
privacy  nel momento in cui trattano i dati personali di persone
fisiche*.

E ancora, non avendo la riduzione del Salva Italia riguardato il
*Titolo X  del Codice - Comunicazioni elettroniche, art. 122*
*(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente*)*,
per le persone giuridiche, gli enti e le associazioni nulla è
cambiato in ordine al rispetto della normativa della privacy in quanto
"abbonati". Ed è questo un aspetto non irrilevante se si
considerano le frequentatissime operazioni del telemarketing.

*(*)* *"Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente".*

"1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133(**) individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui
al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in
modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento".

*(**) "Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta"**.*

"1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in
modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio
di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e
il livello di sicurezza assicurato".

vedi l'originale (Imprese, enti e associazioni non più soggetti a Codice privacy?) su: http://www.mog231.it/imprese-enti-e-associazioni-non-piu-soggetti-a-codice-privacy/

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