pubblicato il: 30 dicembre 2011 alle ore 13:16
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/l%e2%80%99autocertificazione-del-lavoratore-autonomo-in-cantiere/
Con riferimento al *TU 81/08, art. 90, comma 9* ("Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo... verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare...) e all' *Allegato XVII* (modalità di detta
verifica) dello stesso TU, al *lavoratore autonomo* è consentito
di sottoscrivere l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, da cui risulta che:
a) In cantiere vengono utilizzate le macchine, le attrezzature e le
opere provvisionali*** elencate nel POS;
b) le attrezzature e le macchine sono idonee alle lavorazioni
previste:
c) il dichiarante custodisce la specifica documentazione che attesta
la conformità alle disposizioni del TU, di macchine, attrezzature e
opere provvisionali ;
d) i dpi in dotazione sono quelli indicati nel POS;
e) il dichiarante ha adempiuto - come può essere accertato dalle
certificazioni conservate - alla propria formazione;
f) il dichiarante si è sottoposto, con esito positivo, all'
accertamento della propria idoneità sanitaria al lavoro.
L'interessato allega alla dichiarazione sostitutiva: il *POS*, il
documento di iscrizione alla *Camera di commercio*, il documento di
regolarità contributiva *(DURC)*. Presenta, inoltre, la fotocopia
del *documento di identità* che esonera il dichiarante
dall'autenticazione della sottoscrizione (DPR 445/2000).
*(*)* strutture o un manufatti con durata temporanea, che non faranno
parte dell'opera compiuta e che verranno rimossi prima..
vedi l'originale (L'autocertificazione del lavoratore autonomo in cantiere) su: http://www.mog231.it/l%e2%80%99autocertificazione-del-lavoratore-autonomo-in-cantiere/
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