pubblicato il: 2 dicembre 2011 alle ore 13:58
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/antitetanica-non-piu-obbligatoria/
In materia di *sicurezza e salute sul lavoro*, una serie di norme
rendevano obbligatorie le *vaccinazioni* per determinate categorie di
lavoratori, in particolare l' antitetanica (L.292/1963 e ss.mm.ii.).
Con il 15 dicembre 2010, data di entrata in vigore del *Dlgs
213/2010*, sono state abrogate tutte le disposizioni legislative
antecedenti al 1.1.1970, con esclusione di quelle contenute in un
allegato al decreto, nel quale, peraltro, non appaiono quelle relative
all'*assoggettamento all'obbligo di vaccinazione delle attività di
due settori, l'edilizia e l'agricoltura*, nei quali il rischio di
contrarre il tetano è, invece, sempre elevato.
Niente più antitetanica, quindi, per lavoratori agricoli, operai e
manovali addetti all'edilizia, cantonieri, asfaltisti, operatori
ecologici, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini,
operatori degli ippodromi? La *questione è controversa*, tant'è che
da più parti viene *richiesto un intervento certo e una disposizione
legislativa sicura* nella materia, visto che, a favore di questa
pratica preventiva, ritenuta necessaria fino a un anno fa, c'è chi
fa *rientrare l'antitetanica nell'ambito della sorveglianza sanitaria*
cui il datore di lavoro è tenuto per effetto del disposto del *TU
81/08* e prima ancora in virtù della prescrizione dell*'art. 2087
del codice civile* (massima prevenzione tecnicamente possibile).
Altri, invece, negano al datore di lavoro il potere di imporre il
trattamento sanitario di prevenzione a carico del lavoratore che
potrebbe opporre un rifiuto (*art. 32 della Costituzione* …"Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge"…).
Comprensibile la *situazione di incertezza dei datori di lavoro* ai
quali, peraltro, credo di poter suggerire, in attesa dei chiarimenti
da parte del Ministero competente, di inserire la necessità della
vaccinazione nel *documento aziendale di valutazione dei rischi* come
atto ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per
specifici rischi dal *Medico competente*, con la conseguente
possibilità di richiedere l'adempimento ai lavoratori interessati,
i quali non vi si possono opporre, pena la sospensione e
l'assoggettamento alle procedure disciplinari.
vedi l'originale (Antitetanica non più obbligatoria?) su: http://www.mog231.it/antitetanica-non-piu-obbligatoria/
Nessun commento:
Posta un commento