venerdì 23 dicembre 2011

MOG 231

Fuochi d'artificio, quando i controlli dei VV.F. non bastano
pubblicato il: 23 dicembre 2011 alle ore 11:39
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/fuochi-d%e2%80%99artificio-quando-i-controlli-dei-vv-f-non-bastano/

L'*art. 57 del TULPS* prevede che *"senza licenza dell'autorità
locale di pubblica sicurezza* non possono spararsi armi da fuoco né
lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati
con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in
direzione di essa. E inoltre *"è vietato sparare mortaretti e simili
apparecchi"*.  E ancora, "gli spari, le esplosioni e le
accensioni.... non possono compiersi che in un luogo sufficientemente
lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni... È
obbligatoria l'assistenza della forza pubblica…".

A proposito dei fuochi d'artificio (nella classificazione
dell'articolo 82 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, gli
artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti sono esplosivi di
IV categoria), la Polizia di Stato ha riproposto, anche in occasione
delle prossime festività, di fine anno le *Guide* adottate nel 2006,
secondo le quali:
"tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla
confezione un'etichetta completa che deve riportare: gli estremi del
provvedimento del Ministero dell'interno che ne autorizza il
commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di
produzione e l'importatore, la categoria, le principali
caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa
attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa
delle modalità d'uso, che devono essere seguite attentamente
dall'utilizzatore;
- i prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e
sono da considerarsi *fuochi proibiti*, non essendo garantita né la
loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di
funzionamento". E sono proprio questi prodotti i maggiori responsabili
dei frequentissimi incidenti che occupano le cronache di fine anno.

La *sicurezza nelle attività di produzione, di deposito e di vendita
di prodotti esplosivi* fa riferimento a un articolato quadro
normativo. Qui ricordo che le fabbriche, i depositi, gli esercizi di
minuta vendita di sostanze esplodenti sono *soggetti al controllo dei
Vigili del fuoco* in quanto attività individuate ai numeri 24 e 25
dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite
di controllo di prevenzione incendi, allegato al *D.M. 16.2.1982*.

Le attività di cui al n. 24 dell'elenco sono quelle degli
*stabilimenti e degli impianti* ove si producono, si impiegano o si
detengono sostanze esplodenti classificati come tali dal regolamento
di esecuzione del TULPS. La periodicità dei controlli dei VVFF è di
3 anni. Nel n. 25 dell'elenco sono indicate le attività degli
esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti (la periodicità
della visita dei VVFF è di 6 anni).

vedi l'originale (Fuochi d'artificio, quando i controlli dei VV.F. non bastano) su: http://www.mog231.it/fuochi-d%e2%80%99artificio-quando-i-controlli-dei-vv-f-non-bastano/

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