Un nuovo post "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta" è stato pubblicato il giorno 20 marzo 2014 alle ore 13:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
!! Regola Tecnica Di Prevenzione Incendi Per La Progettazione, La
Costruzione E L\'esercizio Delle Strutture Turistico - Ricettive In
Aria Aperta !!
_campeggi, villaggi turistici, ecc._
*DECRETO 28 febbraio 2014 *
*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in
aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita'
ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954) (GU Serie Generale
n.61 del 14-3-2014)*
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico
- ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e
simili, con capacita' ricettiva superiore a 400 persone.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari
obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla
tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico -
ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono
realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e le
aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza.
Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
*DECRETO 28 febbraio 2014 *
http://www.mog231.it/regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-per-la-progettazione-la-costruzione-e-lesercizio-delle-strutture-turistico-ricettive-in-aria-aperta/
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