giovedì 20 marzo 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini" è stato pubblicato il giorno 19 marzo 2014 alle ore 11:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



Con un decreto del *3 marzo 2014* il Ministero dell'interno ha
approvato la nuova regola tecnica di prevenzione degli incendi nei
rifugi alpini che modifica le disposizioni introdotte con analogo
decreto del 1994

*DECRETO 3 marzo 2014*
*Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960)
(GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014)*

*Art. 1*
 
*Modifica alla regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  i 
rifugi alpini*
 
1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994  e'  sostituito 
con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.

*Art. 2*
 
*Disposizioni transitorie e finali*
 
1. I rifugi alpini esistenti alla data di  entrata  in  vigore 
del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del
Titolo IV  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9 
aprile  1994,  come modificato dal presente decreto, secondo le 
indicazioni  di  cui  al successivo comma, salvo che nei seguenti
casi:
a) sia stata presentata la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso, 
lavori   di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili 
del  fuoco,  ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  1°  agosto 2011, n. 151.
 
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi 
alpini esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente 
decreto,  di capienza superiore a venticinque posti letto, devono
essere  adeguati ai requisiti  di  sicurezza  antincendio 
previsti  dal  decreto  del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
come modificato, da ultimo,  dal presente decreto, entro i termini
temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e 
successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica
allegata  al predetto decreto 9 aprile 1994:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 -  Estintori,  incluso  il  punto  26.3,   lettera   h),
ove pertinente;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.

3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le 
opere  di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere 
a)  e,  b) del comma precedente.

4. Ad ognuna delle scadenze  indicate  al  comma  2  dovra' 
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' 
ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1° 
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi 
alpini esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente 
decreto,  di capienza non superiore  a  venticinque  posti 
letto,  devono  essere adeguati ai  requisiti  di  sicurezza 
antincendio  del  decreto  del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
come modificato, da ultimo,  dal presente decreto, entro il termine
di  cui  al  precedente  comma  2, lettera b).
 
6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
 
Il Ministro: Alfano

*Vedi decreto 3 marzo 2014*



http://www.mog231.it/modifica-alla-regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-per-i-rifugi-alpini/

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