Un nuovo post "Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini" è stato pubblicato il giorno 19 marzo 2014 alle ore 11:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Con un decreto del *3 marzo 2014* il Ministero dell'interno ha
approvato la nuova regola tecnica di prevenzione degli incendi nei
rifugi alpini che modifica le disposizioni introdotte con analogo
decreto del 1994
*DECRETO 3 marzo 2014*
*Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (14A01960)
(GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014)*
*Art. 1*
*Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i
rifugi alpini*
1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e' sostituito
con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.
*Art. 2*
*Disposizioni transitorie e finali*
1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del
Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le
indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti
casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano stati pianificati, o siano in corso,
lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili
del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi
alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono
essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio
previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini
temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica
allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h),
ove pertinente;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le
opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere
a) e, b) del comma precedente.
4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra'
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'
ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi
alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, di capienza non superiore a venticinque posti
letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza
antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine
di cui al precedente comma 2, lettera b).
6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
Il Ministro: Alfano
*Vedi decreto 3 marzo 2014*
http://www.mog231.it/modifica-alla-regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-per-i-rifugi-alpini/
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