giovedì 20 marzo 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³" è stato pubblicato il giorno 19 marzo 2014 alle ore 23:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Ministero dell'Interno
*Decreto 4 marzo 2014*
_Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004,
recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³._
*G.U. del 15 marzo 2014, n. 62*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, recante approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva non superiore a 13 m³;
Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del 14
maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento delle disposizioni di
prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità complessiva
non superiore a 13 m³ provvede il Ministro dell'interno con propri
decreti;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica
in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio
dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva
non superiore a 13 m³, in relazione ad alcune innovazioni
tecnologiche intervenute;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;

*Decreta:*

*Art. 1*
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro
dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del
Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi
fissi, aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³,
destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi
di nuova installazione.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso
di sostanziali modifiche o ampliamenti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto
reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 1° agosto 2011, n. 151.

*Art. 2*
Disposizioni tecniche

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio
2004, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate
nell'allegato al presente decreto.

*Art. 3*
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 marzo 2014

Il Ministro: Alfano

Allegato
*Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno del 14
maggio 2004.*

 
1 Modifiche del Titolo I «Disposizioni generali»
Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:
1.1 Al paragrafo 1 «Termini, definizioni e tolleranze dimensionali»,
nel punto 1, dopo le parole «(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12
dicembre 1983)» sono aggiunte le seguenti «e successive
modificazioni»; e dopo la definizione di «serbatoio fisso» è
aggiunta la seguente: «serbatoio da interro (o serbatoio interrato):
serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata,
sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra
il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai
sensi di quanto indicato al punto 5.2.4.»
1.2 Il paragrafo 2 «Riferimenti normativi» è sostituito dal
seguente: «2. Riferimenti normativi. Ai fini dell'applicazione della
presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non
esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi
di G.P.L. con capacità fino a 13 m³:
UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi
cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL),
prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³
-Progettazione e fabbricazione.
UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di
serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.
UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica
dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità
geometrica minore o uguale a 13 m³.»
1.3 Al paragrafo 3 «Capacità del deposito», nel punto 1 le parole
«di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m³» sono sostituite
dalle seguenti «di qualsiasi capacità».

2 Modifiche del Titolo II «Installazione»
Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 Al paragrafo 4 «Generalità», nel punto 1. sono soppresse le
parole «sia interrati che fuori terra».
2.2 Al punto 3 le parole «1 metro» sono sostituite dalle seguenti
«0,60 m».
2.3 Al paragrafo 5 «Tipologie di installazione», nel punto 1 sono
apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole «fuori terra o interrati» sono aggiunte le parole «o
ricoperti»;
la parola «entrambi» è sostituita dalla parola «tutti»;
alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: «La difesa
fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto,
dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5».
2.4 Al titolo del punto 5.2 sono aggiunte in fine le parole «e
ricoperti».
2.5 Nel punto 5.2.2:
è soppressa la parola «stagno»;
la parola «infiltrazioni» è sostituita dalle seguenti «il
ristagno»;
è soppresso il seguente ultimo periodo: «il pozzetto deve essere
dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di
gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori».
2.6 Il punto 5.2.3. è sostituito dal seguente: «Il collegamento
equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere
effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente
accessibile.».
2.7 Dopo il punto 5.2.3. è aggiunto il seguente: 5.2.4 «I serbatoi
possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del
livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo
spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere
inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere
incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.»

3 Modifiche del Titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze
di sicurezza»
Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche:
3.1 Al paragrafo 7 «Distanze di sicurezza» il punto 1, lettera a) è
così sostituito: «a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi,
eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei
serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di
campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non
ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:
2,5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³
5 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;
7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;
15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»
3.2 Il punto 1 lettera b) è così sostituito: «b) fabbricati ovvero
locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività,
a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo,
depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui
all'allegato I al DPR 1°agosto 2011 , n. 151:
5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³;
10 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;
15 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;
22 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.»
3.3 Al punto 2 le parole «comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».
3.4 Al punto 2 primo capoverso le parole «distanze di cui alle
lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti «distanze di cui
alle lettere a), c) ed e)».
3.5 Al punto 2 secondo capoverso le parole «per capacità fino a 3
m³ e fino a 5 m³» sono sostituite dalle seguenti: «per depositi di
capacità fino a 5 m³».
3.6 Al paragrafo 8 «Distanze di protezione» nel punto 1 il primo
capoverso «per depositi di capacità fino a 5 m³: 3 m» è
sostituito dai seguenti:
per depositi di capacità fino a 0,3 m³: 1,5 m;
per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³: 3 m.
3.7 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 1 è aggiunto il
seguente: «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito
è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi
alla recinzione sono consentiti, purché' assicurino equivalente
protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è
ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i
seguenti requisiti:
sia non combustibile
racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito
sia ventilata e chiudibile con lucchetto.»
3.8 Al paragrafo 9 «Recinzione» dopo il punto 4 è aggiunto il
seguente «4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in
alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in
calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m
dalle pareti del serbatoio.».
3.9 Al paragrafo 10 «Altre misure di sicurezza», nel punto 2:
sono soppresse le parole «fatto salvo il caso in cui le modalità di
interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione in tal senso» e
al termine del periodo aggiungere il segno di interpunzione;
è inserito, alla fine del periodo, il seguente: «Tale distanza può
essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una
protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli
apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del codice civile, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani
e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto
ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami».
3.10 Al punto 4 è soppresso il seguente periodo: «_La segnaletica di
sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223
del 23 settembre 1996_).»
3.11 Dopo il punto 5 è aggiunto, in fine, il seguente: «5 bis. La
segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti
specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:
sulla recinzione del deposito, oppure
sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure
su supporto autonomo.
La segnaletica di cui sopra può essere applicata in forma rigida,
autoadesiva o verniciata.»

4 Modifiche del Titolo V «Mezzi ed impianti di estinzione incendi»
Al Titolo V è apportata la seguente modifica:
4.1 Al paragrafo 15 «Estintori» il punto 1 è sostituito dal
seguente: «In prossimità del serbatoio, anche all'esterno della
recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti
almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e
fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità
estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³
devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non
inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere
tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità
estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».



http://www.mog231.it/regola-tecnica-di-prevenzione-incendi-per-linstallazione-e-lesercizio-dei-depositi-di-gas-di-petrolio-liquefatto-con-capacit-complessiva-non-superiore-a-13-m/

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