giovedì 20 marzo 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" è stato pubblicato il giorno 20 marzo 2014 alle ore 18:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! Segnaletica Stradale Destinata Alle Attività Lavorative Che Si
Svolgono In Presenza Di Traffico Veicolare !!

*Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013*

Il decreto interministeriale individua, ai sensi dell'*articolo 161,
comma 2-bis, del  d.lgs. n. 81/2008*, i criteri generali di sicurezza
relativi alle procedure di revisione, integrazione e  apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri
di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre
metodologie di consolidata validità.

Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle
situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di
cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le
cui previsioni sono fatte salve.

*Procedure di apposizione della segnaletica stradale*

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione
di cantieri stradali in presenza di  traffico  veicolare,  i 
gestori  delle  infrastrutture,  quali  definiti 
dall'articolo  14  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano
almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Della
adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente
capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti
dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
imprese appaltatrici, esecutrici e  affidatarie danno evidenza nei
documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del
d.lgs. n. 81/2008.

*Informazione e formazione*

I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese
esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n.
81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione,
formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di
cui all'articolo

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui
al comma 1 sono individuati nell'allegato II.

*Scarica decreto*

*Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori,* addetti
alle attività' di pianificazione, controllo e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non
è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a
tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs.
n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa
della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui
all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

*I corsi sono diretti a:*
− lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della
segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque
addetti ad attività in presenza di traffico;
− preposti alle attività di cui all'articolo 1 del presente
decreto.

*Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di
aggiornamento:*

− le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della
formazione professionale;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il
personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza
sul lavoro;
− l'INAIL;
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− le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
− gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e
dei trasporti;
− le scuole edili;
− il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
− il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza -
servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
− gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o
autostrade;
− i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e
Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo
2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il
territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23 gennaio 2009..
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere
in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento
definiti in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa
sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente
decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

*Requisiti dei docenti*

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore
stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno
triennale, nel settore della formazione o nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto
riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale
nel campo dell'addestramento pratico, almeno triennale, documentata,
nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici
adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione
stradale.

*Organizzazione dei corsi di formazione*

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre
garantire:
a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del
soggetto che realizza il corso;
c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità;
d) per le attività addestrative pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6
(almeno 1 docente ogni 6 allievi);
e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte
orario complessivo.

*Articolazione e contenuti del percorso formativo*

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di
traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività
di:
− installazione del cantiere;
− rimozione del cantiere;
− manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
− interventi in emergenza.

*Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre
moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica
finale:*

a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;
b) modulo tecnico della durata di 3 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da
effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di 4 ore,
e) Prova di verifica finale (prova pratica).

*Il percorso formativo per i preposti* :

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli
della durata complessiva di *12 ore* più una prova di verifica
finale, secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;
b) modulo tecnico della durata di 5 ore;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da
effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione
dell'addestramento della durata di 4 ore;



http://www.mog231.it/segnaletica-stradale-destinata-alle-attivita-lavorative-che-si-svolgono-in-presenza-di-traffico-veicolare/

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