Un nuovo post "d lgs 81 titolo X" è stato pubblicato il giorno 13 marzo 2014 alle ore 01:47 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
La *G.U. n. 57 del 10 marzo 2014* pubblica il *D.Lgs. 19 febbraio
2014, n. 19*, Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero
e sanitario.
!! Modifica D Lgs 81 Titolo X !!
Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1.
Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: TITOLO X-BIS
PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E
SANITARIO
Art. 286 -bis . Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di
lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un
datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi
compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono
corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. Art. 286-ter .
Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del
presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati:
strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si
svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità
organizzativa e decisionale del datore di lavoro; b) dispositivi
medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all'esercizio di
attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che
possono tagliare, pungere o infettare.
Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del
presente decreto, attrezzature di lavoro; c) misure di prevenzione
specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione
di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello
svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza
ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di attrezzature ritenute
tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di
smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua- li i dispositivi
medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in
grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine
della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di
assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e
smaltimento definitivo; d) subfornitore: ogni persona che operi in
attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e
sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore
di lavoro.
*Vedi d lgs 19 febbraio 2014, 19*
http://www.mog231.it/d-lgs-81-titolo-x/
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