mercoledì 26 marzo 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "formazione dei lavoratori" è stato pubblicato il giorno 26 marzo 2014 alle ore 21:16 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



La *formazione dei lavoratori* sulla sicurezza è uno degli obblighi
a carico del *datore di lavoro*, così come previsto in diversi
articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l'art. 37 del D. Lgs.
81/08 prevede che il *Datore di lavoro provveda alla formazione dei
lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011*.

Il *D. Lgs. n. 81 del 2008* in materia di salute e sicurezza sul
lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi:
_formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei
dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione
e protezione_. E' necessario la frequentazione di corsi di formazione.

L'*art. 2 del D.Lgs. 81/08* considera "l*avoratori"* tutti coloro
che prestano il loro lavoro all'interno della sede ove esso è
esercitato a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non
dipendente.

Come noto, gli *accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011* in tema di
formazione dei lavoratori (_art. 37 D.Lgs n. 81/2008_) e dei datori di
lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del servizio
prevenzione e protezione (_art. 34 D.Lgs n. 81/2008_), pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, disciplinano
durata, contenuti minimi, modalità di svolgimento e di frequenza
delle attività formative, con i relativi termini di vigenza e di
validità della formazione pregressa.

Il  Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede all'art. 2 le varie
definizioni. Le lettere aa), bb) e cc) dell'art. 2 definiscono:

*la formazione dei lavoratori:* "processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi" ;

*L'informazione dei lavoratori:* "complesso delle attività dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro";

*L'addestramento:* complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di _attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro_. 

*La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione:*

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori  può essere svolto anche in *modalità
e-learning* purché siano rispettate le condizioni previste
nell'*allegato I* per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il
programma e i materiali didattici,  la presenza di un tutor, il
sistema di valutazione e di tracciamento.

*Cosa importante da chiarire è quando precisato nelle linee guida di
Luglio 2012:*

VERIFICHE IN PRESENZA

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione
relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel
senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso
in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per
le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche
per il tramite della *videoconferenza*.

Bisogna chiarire un ulteriore  punto essenziale,  che la suddetta
formazione può essere organizzata dal *datore di lavoro direttamente
con docenti interni o esterni all'azienda* che possono dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L' unica cosa da fare è la *comunicazione agli enti bilaterali e
agli organismi paritetici* presenti sul territorio .

Quindi , la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la
formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere
i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività
formativa .Il datore di lavoro puo' avvalersi per formare i
lavoratori di una società di formazione o di un professionista.

*Linee guida accordo stato regioni Luglio 2012 :*

Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi
paritetici, la nota alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37,
puntualizza che: "Ove la richiesta riceva riscontro da parte
dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione
delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia
affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro
dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico _entro quindici
giorni_ dal suo invio, il datore  di  lavoro  procede 
autonomamente  alla  pianificazione  e  realizzazione  delle
attività di formazione" .

*Riepilogo :*

*SOGGETTI FORMATORI*
Previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli
organismi paritetici
La comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici
non comporta nessun obbligo formativo

*DOCENTI*
Docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fare riferimento al Decreto interministeriale 6 Marzo 2013

*VERIFICA FINALE*
In presenza o mediante videoconferenza
 

 



http://www.mog231.it/formazione-dei-lavoratori/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento