giovedì 24 aprile 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "D lgs 231 SENTENZA N.10265 2014" è stato pubblicato il giorno 24 aprile 2014 alle ore 11:04 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



!! D Lgs 231 SENTENZA N.10265 2014 !!

Con *sentenza n. 10265* emessa dalla *Sezione V della Corte di
Cassazione Penale*, pubblicata il *4.3.2014*, la Suprema Corte
affronta, nella prima parte della motivazione, il tema
dell'interesse o vantaggio quali criteri alternativi di
imputabilità dell'ente, in rapporto alla previsione di esclusione
dalla responsabilità 231 nel caso in cui l'autore del reato abbia
agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (_art. 5 co.
2 D.Lgs. 231/01_).

Non è confiscabile l'ideale apprezzamento del patrimonio disponibile
conseguito al doloso sottodimensionamento del patrimonio di vigilanza.
Il tutto - precisa la Cassazione (_sentenza n. 10265/14_) - in quanto
va preso in considerazione il concetto penale di profitto che deve
essere considerato quale beneficio aggiunto di natura patrimoniale

Con sentenza del 25 gennaio 2012 la Corte d'appello di Milano
confermava la condanna di (X) s.p.a. per gli illeciti amministrativi
da reato di cui agli artt. 25 ter comma 1 lett. b) ed s) e 25 sexies
D.Lgs. n. 231/2001, riducendo, in parziale riforma della pronunzia di
primo grado, il valore monetario del profitto oggetto di confisca ai
sensi dell'art. 19 del suddetto decreto.

In particolare l'ente è accusato di aver tratto un profitto dalla
consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reati di
false comunicazioni sociali dannose (art. 2622 c.c.), di ostacolo
all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.) e di aggiotaggio informativo (art. 185 D.Lgs. n.
58/1998).

Reati commessi da (A) e (B) - all'epoca rispettivamente amministratore
delegato e direttore generale dell'istituto - nell'ambito della
gestione finanziaria in derivati operata da (X) nel corso del 2006.
Tale gestione si era caratterizzata per la stipulazione con la
clientela corporate della Banca di interest rate swaps, formalmente
conclusi a "copertura" (hedging) dei rischi di fluttuazione degli
interessi relativi ai finanziamenti concessi ai clienti, ma che in
realtà venivano ritenuti, in ragione della complessità e
rischiosità degli strumenti prescelti, veri e propri prodotti
speculativi.

Contestualmente l'istituto concludeva speculari contratti in derivati
c.d. mirrored con controparti bancarie, anche in questo caso
formalmente finalizzati a coprire l'ente dai rischi assunti con la
propria clientela, ma invero costruiti in modo da consentire
inizialmente di lucrare importanti upfront, versati in ragione del
fatto che quelli trattati erano derivati not par, peraltro non
retrocessi alla clientela, la quale però veniva esentata dal
pagamento dell'elevato costo di chiusura anticipata dei contratti
(unwinding), pratica a cui invero veniva fatto frequente ricorso.

*SENTENZA N.10265 2014*



http://www.mog231.it/d-lgs-231-sentenza-n-10265-2014/

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