domenica 13 aprile 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "10mila euro per il danno biologico subìto" è stato pubblicato il giorno 13 aprile 2014 alle ore 20:37 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".


!! 10mila Euro Per Il Danno Biologico Subìto !!

_*infortunio in itinere*_

*L*'Inail ha riconosciuto l'infortunio in itinere a una donna
straniera, poco meno che quarantenne, violentata a Milano mentre
usciva dalla palestra dove lavorava come addetta alle pulizie. La
vittima stava rincasando quando, nel tragitto, venne aggredita e
stuprata da uno sconosciuto: un'esperienza terribile che si è
tradotta, successivamente, nella manifestazione di ripetute crisi di
panico e di uno stato crescente di depressione tali da rendere
necessario il ricorso alla psicoterapia. L'Istituto – oltre
all'indennizzo delle giornate di assenza giustificata dal luogo di
lavoro – ha versato alla donna 10mila euro a seguito del danno
biologico subìto: non solo quello all'integrità fisica, ma anche
per le gravi conseguenze di carattere psico-emotivo.

Il caso è una declinazione del principio generale disciplinato dal
dlgs n. 38/2000. "_Non si tratta del primo caso di infortunio in
itinere riconosciuto dall'Inail in relazione a una donna lavoratrice
vittima di stupro, un episodio analogo è stato indennizzato di
recente dalla Sede di Brescia – afferma l'avvocato generale
dell'Istituto, Luigi La Peccerella – Da un punto di vista
strettamente giuridico tale riconoscimento rappresenta una
declinazione del principio generale relativo agli infortuni in itinere
disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000,
che tutela il lavoratore contro tutti i rischi legati alla strada,
durante il percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e
viceversa_".

Escluse dalle tutele solo le situazioni riconducibili a ipotesi di
'rischio elettivo'. Secondo quanto disposto dal legislatore, si
definisce 'infortunio in itinere' l'infortunio occorso
"durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro". In tale accezione sono ricomprese
nella tutela tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi
pubblici, su mezzo privato "necessitato", su percorsi misti), se
il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative. Vengono
escluse, invece, solo le situazioni che possono essere ricondotte a
ipotesi di 'rischio elettivo': per esempio, l'uso non
necessitato del mezzo privato, le interruzioni o le deviazioni del
normale percorso anch'esse non necessitate, oppure condotte
colpevoli quali l'abuso di alcolici, ecc.

Già riconosciuto come infortunio in itinere un caso di rapina. "Di
solito si tende a considerare gli infortuni in itinere solo in
relazione ai rischi connessi alla circolazione dei veicoli, ma in
realtà tale categoria è ovviamente assai più estesa e riguarda
tutto ciò che attiene le condizioni di percorrenza del tragitto –
aggiunge La Peccerella – Pertanto, rientrano nelle tutele previste
dalla legge anche il pericolo di subire un'aggressione o una
violenza nel caso una persona, nel tragitto per tornare a casa dal
proprio luogo di lavoro, debba necessariamente percorrere una strada
isolata. Proprio in virtù di questo stesso principio è stato,
recentemente, riconosciuto come infortunio in itinere anche un
episodio di rapina di cui è stato vittima un lavoratore".

fonte inail



http://www.mog231.it/10mila-euro-per-il-danno-biologico-subito/

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