mercoledì 13 agosto 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Errori progettuali, ne sono responsabili anche il direttore dei lavori e l'appaltatore" è stato pubblicato il giorno 12 agosto 2014 alle ore 08:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

[1]12/08/2014 – Il direttore dei lavori è responsabile,
nei confronti del committente, di eventuali difetti derivanti dal
mancato rispetto del progetto, ma anche da carenze ed errori
progettuali. È la conclusione cui è giunto il Tribunale
di Reggio Emilia con la sentenza 988/2014. Secondo il Tribunale, il
direttore dei lavori deve controllare che l’esecuzione
dell’opera rispetti non solo il progetto, ma anche le regole
della tecnica. In caso contrario è tenuto ad apportare le
dovute correzioni. Il caso esaminato dal Tribunale riguarda
l’installazione di un impianto termico con generatori a pompa
di calore. I committenti ne avevano lamentato il cattivo
funzionamento citando in giudizio il progettista, che a sua volta
aveva invocato la colpevolezza dell’appaltatore, del direttore
dei lavori e del fornitore. Il Tribunale ha stabilito che tutti i
soggetti hanno delle responsabilità nei confronti del
committente..
Continua a leggere su Edilportale.com [2]



Links:
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[1] http://www.edilportale.com/news/2014/08/normativa/errori-progettuali-ne-sono-responsabili-anche-il-direttore-dei-lavori-e-l-appaltatore_40752_15.html
[2] http://www.edilportale.com/news/2014/08/normativa/errori-progettuali-ne-sono-responsabili-anche-il-direttore-dei-lavori-e-l-appaltatore_40752_15.html


http://www.mog231.it/errori-progettuali-ne-sono-responsabili-anche-il-direttore-dei-lavori-e-lappaltatore/

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