venerdì 7 marzo 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" è stato pubblicato il giorno 7 marzo 2014 alle ore 18:29 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



Articolo pubblicato nella newsletter Marzo 2014 *Io scelgo la
sicurezza* ( _regione piemonte_ ) di _*S. La Monica*_

A 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il
*18 marzo 2013*, fra pochi giorni entrerà in vigore i_l decreto dei
Ministeri del Lavoro e delle_ _Politiche sociali e della Salute_,
riguardante i *criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro*.

Il decreto stabilisce che possa essere qualificato quale
*formatore-docente* chi possieda il prerequisito del diploma di scuola
secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sei criteri definiti
dal decreto stesso, che sono sostanzialmente sei differenti mix, in
diverse dosi, di esperienza professionale e formativa. Non si ritiene
utile in questa sede descrivere nel dettaglio tali criteri, per i
quali si rimanda alla lettura del decreto, quanto piuttosto proporre
alcuni spunti di riflessione su alcuni aspetti utili ad una corretta
applicazione.

Innanzitutto è da notare come il campo di applicazione del decreto
sia esplicitamente circoscritto alla formazione di cui agli *articoli
34 e 37 del D.lgs. 81/08*, rispettivamente per i datori di lavoro che
svolgono in proprio le funzioni del SPP e per i lavoratori, dirigenti
e i preposti. Ciò significa che per tutti gli altri corsi, ad esempio
*RSPP*, lavoratori in quota, *attrezzature art. 73/81*, i requisiti
sono quelli previsti dai rispettivi Accordi Stato-Regioni.

Una seconda osservazione è resa necessaria dall'uso un po'
disinvolto della terminologia da parte del legislatore, infatti nel
decreto vengono usati come sinonimi i termini *"formatore",
"formatore-docente" e "soggetto formatore".* In realtà, in
tutti gli Accordi Stato-Regioni che trattano di formazione, c'è
sempre stata una chiara differenza fra il *"soggetto formatore" e
il "docente"*. Il primo infatti è l'ente (_ope legis o agenzia
formativa accreditata_) che organizza il corso e rilascia
l'attestato finale, mentre il secondo è la persona fisica che tiene
le lezioni in aula. Tale differenza viene a mancare solo nella
*formazione ex art. 37:* nello specifico *accordo del 21 dicembre
2011* si trattano solo i requisiti dei docenti, ora sostituiti dal
decreto in oggetto, ma nulla viene detto riguardo al soggetto
organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di
lavoro, per il quale infatti sono previsti dal decreto
interministeriale particolari norme transitorie e agevolazioni nel
possesso dei requisiti.

Concludendo, quindi, deve essere chiaro che il *decreto del 18 marzo
2013* si riferisce ai docenti propriamente detti e non ai soggetti
formatori nell'accezione da sempre usata. Un'ulteriore riflessione
va fatta sul concetto di "aree tematiche", più volte richiamato
nel decreto. Esse sono tre: l'area *normativa/
giuridica/organizzativa*, l'area dei *rischi
tecnici/igienico-sanitari* e l'area delle *relazioni/comunicazione*.


La qualificazione del docente deve essere riferita alle singole aree:
esisterà cioè il docente qualificato per solo un'area, per due di
esse o per tutte e tre. Anche se ciò non è espressamente detto, si
evince chiaramente dal modo in cui sono definiti i singoli criteri.
Prendiamo come esempio il primo, il più semplice da analizzare. Esso
richiede una esperienza precedente come docente, per almeno *90 ore
negli ultimi 3 anni,* nell'area tematica oggetto della docenza.

Questo significa che, ad esempio, una persona con una grande
esperienza di docenza, ma limitata al campo dei rischi nel settore
edile, non sarà un docente qualificato a tenere una lezione sul
mobbing. Così come uno psicologo con esperienza come docente nel
campo delle malattie psicosociali, non potrà tenere una lezione
relativa alla prevenzione del rischio biologico in ospedale.

Possibili difficoltà di interpretazione potrebbero sorgere quando la
coerenza con l'area tematica oggetto della docenza è richiesta non
a un'esperienza formativa precedente, ma a un'esperienza
lavorativa o professionale. Come stabilire con quale/i aree tematiche
quest'ultima è coerente?

_Un'esperienza come RSPP è probabilmente coerente con tutte e tre,
ma un'esperienza come tecnico di cantiere? O come progettista?_
Questa e altre domande nascono da un'attenta lettura del testo e
sicuramente molti altri dubbi deriveranno dall'applicazione della
norma ai casi concreti, poiché la realtà supera sempre di gran lunga
la capacità di immaginarla in tutte le sue sfaccettature da parte di
qualunque legislatore, per quanto abile.

Formatori per la sicurezza
Newsletter io scelgo la sicurezza



http://www.mog231.it/criteri-di-qualificazione-della-figura-del-formatore-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

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