Un nuovo post "Delega di funzione" è stato pubblicato il giorno 7 marzo 2014 alle ore 12:58 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
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*Delega di funzione*: è un atto del datore di lavoro ed e' ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
* non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
ne' la designazione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (*obblighi non delegabili*).
* deve risultare da atto scritto recante data certa;
* il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
* deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
* deve attribuire al delegato *l'autonomia di spesa necessaria*
allo svolgimento delle funzioni delegate;
* deve essere accettata dal delegato per iscritto;
* deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.
*Novità introdotta dal D.Lgs 106/09*: la delega di funzioni ammette
oggi espressamente una subdelega. D'accordo con il delegante, anche
il delegato principale può a sua volta subdelegare un altro soggetto,
affidandogli una parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha
delegato in prima istanza.La subdelega deve avere gli stessi identici
requisiti della delega principale, in più non l'assenso del
delegante principale. Non è ammessa ulteriore sub-subdelega.
*Delega semplice (non formale)*: la delega semplice (ovvero priva di
uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il quale il
delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate
attività. In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente
possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna
responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di se'
alcune responsabilità in modo solidale.
*Esercizio di fatto*: (previsto dall'art. 299 del d.lgs 81/08)
L'esercizio di fatto di poteri direttivi comporta la piena
responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto.
*Due elementi importanti della delega*:
- "*il delegato deve godere di ampi poteri decisionali* oltre che di
adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed
al tipo di interventi che si possono rendere necessari". L'
autonomia decisionale ed organizzativa "costituisce elemento
coessenziale all'istituto della delega di funzioni, dovendosi in
assenza della stessa parlare piuttosto di 'delega di esecuzione',
caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di
garanzia si sia limitato ad affidare ad un subordinato compiti
meramente esecutivi delle proprie decisioni". Se il delegato non è
dotato di alcuna autonomia decisionale, "il delegante mantiene la
propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto
destinatario della norma penale";
- in una delega di funzioni "il delegato deve poi avere la
necessaria *autonomia di spesa*, deve cioè essere messo nelle
condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto
il profilo economico della disponibilità dei mezzi". In questo
senso se la violazione normativa "è frutto della scelta di politica
generale operata dall'impresa ovvero dell'assenza di potere di
spesa per un budget inidoneo ai compiti attribuiti, il delegato non
può essere ritenuto responsabile ed il delegante mantiene intatta la
propria originaria posizione di garanzia".
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*Articolo 16 - Delega di funzioni*
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo
al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di
cui all'articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a
sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui
al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni
delegate.
*_Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili_*
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
_a)_ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall'articolo 2818;
_b)_ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
http://www.mog231.it/delega-di-funzione/
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MODI SRL MOG231 da informazioni, consulenza e corsi per applicare, realizzare, implementare, adottare, correttamente un Modello Organizzativo 231 per ridurre il rischio di commissione di illeciti penali. Suggerisce l'aggiornamento periodico del modello ex d.lgs. n. 231/2001. Assume incarico ODV in esterno. MODI si occupa dei Sistemi Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001. Assume incarico di RSPP in esterno e fa consulenza D.Lgs 81/01, Ecolabel, HACCP e GDPR Privacy.
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