mercoledì 2 aprile 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "organismi paritetici, formazione , datori di lavoro" è stato pubblicato il giorno 2 aprile 2014 alle ore 10:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Interpelli 2014 Sicurezza lavoro

*Interpello 1/2014: organismi paritetici, formazione , datori di
lavoro*

*Il Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  ha  avanzato 
istanza  di  interpello  per  conoscere  il parere di questa
Commissione in merito a quattro quesiti:*

1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale,
sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto
quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che ne11o
svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza
gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e
attrezzature  videoterminali;
2.   quali sono i criteri di identificazione  del datore di lavoro,
dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3.   quali sono i criteri di identificazione  e di reperimento
degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato
Regioni del 21/12/2011;
4.   limiti dell'obbligo di informazione  e formazione  ex art. 3
del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una
supplenza in via d'urgenza.

*Tutto ciò premesso la Commissione  fornisce le seguenti
indicazioni.*

*I*n merito al primo quesito preliminarmente  si rileva che l '*art.
2 del D.Lgs. n. 81/2008* prevede che al lavoratore è equiparato
''l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici,  fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali limitatamente   ai  periodi  in  cui 
l'allievo sia  effettivamente   applicato   alla 
strumentazioni   o  ai laboratori in questione ..." .
In particolare  occorre  evidenziare  che, in attesa
dell'emanazione del  decreto  di cui all'art. 3, comma  2,  del 
D.Lgs.  n. 8112008, l'equiparazione dell'alunno al  lavoratore  
deve  intendersi  nei termini fissati dal decreto ministeriale 29
settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per
l'individuazione delle  particolari  esigenze  degli  istituti 
di  istruzione  ed  educazione  di ogni ordine e grado» che
all'art. l, comma 2, espressamente  prevede "sono equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo  2, comma  l , lettera a), del
decreto legislativo  n. 626. gli allievi delle istituzioni
scolastiche   ed  educative   nelle  quali  i programmi   e 
le  attivita'   di  insegnamento   prevedano espressamente  la
frequenza e l'uso di laboratori appositamente  attrezzati,  con
possibile esposizione ad agenti chimici,  fisici e biologici,  l'uso
di macchine,  apparecchi  e strumenti  di lavoro in genere ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione
opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente 
applicati  alle strumentazioni  o ai laboratori in questione. I
predetti allievi  non  sono  comunque   computati,   ai 
sensi  del  decreto  legislativo   n.   626,  ai  fini 
della determinazione  del numero dei lavoratori  dal quale il
medesimo  decreto fa discendere  particolari obblighi.  In tali 
ipotesi  le attivita'  svolte  nei laboratori  o comunque 
nelle  strutture  di cui sopra hanno istituzionalmente carattere
dimostrativo didattico.
Premesso quanto  sopra,  fermo  restando  che  tutti gli
strumenti  devono  essere  usati secondo  i principi di prudenza e
diligenza espressi dai codici civile e penale, il *D.Lgs. n. 81/2008*
equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari  e i partecipanti  ai corsi di formazione
professionale  unicamente nei casi e per il tempo  in cui "si faccia
uso di laboratori,  attrezzature di lavoro   in  genere,  
agenti   chimici,   fisici  e  biologici,   ivi  comprese  
le  attrezzature   munite  di videoterminali'', da un lato
esclude  l'applicazione delle  norme specifiche  di salute e
sicurezza  sul lavoro in tutti i periodi  ed in tutti  i casi in
cui gli allievi  siano applicati  in attività scolastiche  ed
educative   nelle  quali   i  programmi   di 
insegnamento   e  formazione   non   prevedano   l 'uso  
di attrezzature  di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, 
fisici e biologici  con la frequentazione  di laboratori
appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga
nell'applicazione delle norme prevenzionali,  comprese  - a titolo
di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e
alla formazione, quando gli allievi acquisiscano  la parificazione 
allo stato di "lavoratore".

*P*er quanto concerne  il secondo quesito, il datore di lavoro è
quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29
settembre  1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione
anche alle "Istituzioni scolastiche ed educative non statali",
specifica "Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il
soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo 
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il
soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il
rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto
articolo 353." Tale  individuazione  deve  comunque  rispettare 
quanto  previsto  dall'art. 2,  comma  l  lett. b), del D.Lgs. n.
81/2008 che definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sagge/lo che,
secondo il tipo e l 'assetto  dell 'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell
'organizzazione stessa o dell 'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa".

*I*n riferimento  al terzo quesito  la Commissione  evidenzia  che
l'*Accordo Stato-Regioni  del 25/07/2012*  ha ampiamente trattato la
questione  relativa agli Organismi  Paritetici  dando indicazioni
relative a quanto  previsto dall'art. 37, comma  12, del D.Lgs. n.
81/2008  in merito alla richiesta di collaborazione da parte del
datore di lavoro agli organismi  paritetici "ove presenti nel settore
e nel territorio  in cui si svolge l 'attività  del  datore di
lavoro". In  particolare   l'Accordo sopracitato, relativamente 
alla collaborazione  di cui all'art. 37 espressamente  prevede"[...]
Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in
relazione agli organismi pari/etici che abbiano i requisiti   di  
legge   e   che,   quindi,  siano   costituiti  
nell'ambito   di   organizzazioni   sindacali comparativamente 
più  rappresentative  sul  piano  nazionale  (in  questo 
senso  la  definizione di "organismo  paritetico"  dettata dall'
articolo 2, comma  I. lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che
svolgano la propria attività di "supporto"  alle aziende operando
sia nel territorio che nel settore di attività  del datore di lavoro
(_in questo  senso l 'articolo  37,  comma  12, citato_). 
Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio"  di
riferimento possa essere individuato  nella Provincia, contesto nel
quale usualmente operano gli organismi pari/etici. Nei soli casi in
cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello
provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la
collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi
paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a
livello regionale, il datore di lavoro [...)potrà comunque rivolgersi
ad un livello  superiore a quello regionale."  Per  quanto 
riguarda  la  parte  del  quesito  relativa  alla necessità di
dimostrazione,  da parte del datore  di lavoro/organizzatore del
corso,  dell'inesistenza, nel territorio,  di organismi 
paritetici  per il settore di riferimento,  è parere della
Commissione  che non sia suo onere dimostrare la non presenza
dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si
svolge la propria attività.
 
*I*n ordine all'ultimo quesito. il punto 8 dell'*Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011* prevede, con riferimento alle fattispecie di cui
all'art. 37, comma 4, del *D.Lgs. n. 81/2008*, il riconoscimento dei
crediti  formativi  alla costituzione  di  un nuovo  rapporto 
di lavoro.  In  particolare "qualora  il lavoratore vada a
costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione  con
un'azienda dello stesso settore  produttivo cui apparteneva quella
d'origine o precedente,  costituisce credito formativo sia la
frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione  Specifica di
settore". Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare 
l'adempimento di quanto previsto dall'*art. 37 del  D.Lgs.  n. 
81/2008*   chiedendo   al  lavoratore   l'esibizione
dell'attestato  di  frequenza  di  cui all'*Accordo 
Stato-Regioni  del   21/12/2011*.  Viceversa,   qualora   il
lavoratore  sia   privo  della formazione  prevista dall'Accordo
Stato-Regioni  del 2l/l2/2011, il datore di lavoro deve provvedere
ad  avviare  il  lavoratore  ai  corsi  di  formazione  
anteriormente  "_o,   se  ciò  non  risulta possibile,
contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non
risulti possibile completare il corso di  formazione  prima della
adibizione del dirigente,  del  preposto o del  lavoratore alle 
proprie attività. il relativo percorso formativo deve essere
completato entro e  non  oltre 60 giorni dalla assunzione_".

*Se vuoi scaricare gli interpelli 1/2014 al 9/2014 Sicurezza lavoro*
*Clicca Qui*



http://www.mog231.it/organismi-paritetici-formazione-datori-di-lavoro/

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