Un nuovo post "organismi paritetici, formazione , datori di lavoro" è stato pubblicato il giorno 2 aprile 2014 alle ore 10:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Interpelli 2014 Sicurezza lavoro
*Interpello 1/2014: organismi paritetici, formazione , datori di
lavoro*
*Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato
istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito a quattro quesiti:*
1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale,
sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto
quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che ne11o
svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza
gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e
attrezzature videoterminali;
2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro,
dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento
degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato
Regioni del 21/12/2011;
4. limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art. 3
del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una
supplenza in via d'urgenza.
*Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.*
*I*n merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l '*art.
2 del D.Lgs. n. 81/2008* prevede che al lavoratore è equiparato
''l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione ..." .
In particolare occorre evidenziare che, in attesa
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n. 8112008, l'equiparazione dell'alunno al lavoratore
deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29
settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» che
all'art. l, comma 2, espressamente prevede "sono equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma l , lettera a), del
decreto legislativo n. 626. gli allievi delle istituzioni
scolastiche ed educative nelle quali i programmi e
le attivita' di insegnamento prevedano espressamente la
frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso
di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione
opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente
applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I
predetti allievi non sono comunque computati, ai
sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini
della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali
ipotesi le attivita' svolte nei laboratori o comunque
nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere
dimostrativo didattico.
Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli
strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e
diligenza espressi dai codici civile e penale, il *D.Lgs. n. 81/2008*
equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui "si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le attrezzature munite di videoterminali'', da un lato
esclude l'applicazione delle norme specifiche di salute e
sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in
cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed
educative nelle quali i programmi di
insegnamento e formazione non prevedano l 'uso
di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici con la frequentazione di laboratori
appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga
nell'applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo
di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e
alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione
allo stato di "lavoratore".
*P*er quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è
quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29
settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione
anche alle "Istituzioni scolastiche ed educative non statali",
specifica "Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il
soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il
soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il
rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto
articolo 353." Tale individuazione deve comunque rispettare
quanto previsto dall'art. 2, comma l lett. b), del D.Lgs. n.
81/2008 che definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sagge/lo che,
secondo il tipo e l 'assetto dell 'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell
'organizzazione stessa o dell 'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa".
*I*n riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che
l'*Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012* ha ampiamente trattato la
questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni
relative a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.
81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del
datore di lavoro agli organismi paritetici "ove presenti nel settore
e nel territorio in cui si svolge l 'attività del datore di
lavoro". In particolare l'Accordo sopracitato, relativamente
alla collaborazione di cui all'art. 37 espressamente prevede"[...]
Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in
relazione agli organismi pari/etici che abbiano i requisiti di
legge e che, quindi, siano costituiti
nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale (in questo
senso la definizione di "organismo paritetico" dettata dall'
articolo 2, comma I. lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che
svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando
sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro
(_in questo senso l 'articolo 37, comma 12, citato_).
Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di
riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel
quale usualmente operano gli organismi pari/etici. Nei soli casi in
cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello
provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la
collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi
paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a
livello regionale, il datore di lavoro [...)potrà comunque rivolgersi
ad un livello superiore a quello regionale." Per quanto
riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di
dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del
corso, dell'inesistenza, nel territorio, di organismi
paritetici per il settore di riferimento, è parere della
Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza
dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si
svolge la propria attività.
*I*n ordine all'ultimo quesito. il punto 8 dell'*Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011* prevede, con riferimento alle fattispecie di cui
all'art. 37, comma 4, del *D.Lgs. n. 81/2008*, il riconoscimento dei
crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto
di lavoro. In particolare "qualora il lavoratore vada a
costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella
d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la
frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di
settore". Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare
l'adempimento di quanto previsto dall'*art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008* chiedendo al lavoratore l'esibizione
dell'attestato di frequenza di cui all'*Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011*. Viceversa, qualora il
lavoratore sia privo della formazione prevista dall'Accordo
Stato-Regioni del 2l/l2/2011, il datore di lavoro deve provvedere
ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione
anteriormente "_o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non
risulti possibile completare il corso di formazione prima della
adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle
proprie attività. il relativo percorso formativo deve essere
completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione_".
*Se vuoi scaricare gli interpelli 1/2014 al 9/2014 Sicurezza lavoro*
*Clicca Qui*
http://www.mog231.it/organismi-paritetici-formazione-datori-di-lavoro/
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