martedì 2 agosto 2011

MOG 231

Formazione sicurezza ed enti bilaterali, circolare ministeriale
pubblicato il: 2 agosto 2011 alle ore 11:45
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/formazione-sicurezza-ed-enti-bilaterali-circolare-ministeriale/

ROMA – Pubblicata dal *Ministero del lavoro e delle politiche
sociali* la circolare del 29 luglio 2011 numero 20 *"Attività di
formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali
e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi"*.
Circolare tramite la quale il dicastero ha inteso diramare chiarimenti
circa la *formazione assicurata dagli enti bilaterali* e il rapporto
che i *datori di lavoro* possono avere con tali enti in relazione alla
*sicurezza e alla prevenzione dei propri ambienti di lavoro e dei
lavoratori*.

Il testo è stato emesso dal Ministero "in relazione alle numerose
segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo", e
arriva quindi a illuminare dubbi e domande sul rapporto
formazione-ente bilaterale-azienda, nell'attesa dell'imminente
accordo Stato – Regioni per il perfezionamento della norma  come
previsto dagli articoli 35 e 37 del Testo unico per la sicurezza sul
lavoro.

"Art. 34 -  (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi)"; 2 - Il datore di
lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 (datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione ndr), deve *frequentare corsi di
formazione*, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la
formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell'accordo di cui al periodo precedente.

Art. 37 - (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti); 1. Il
datore di lavoro assicura che *ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza*,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo".

La circolare indica quanto il Testo unico abbia ritenuto opportuno
attribuire un *ruolo fondamentale alla bilateralità nel supporto alle
imprese e ai lavoratori* per la gestione della sicurezza, della
prevenzione degli infortuni e nella vigilanza sulle malattie
professionali. Enti paritetici e bilaterali possono rispondere a tale
e cruciale ruolo a patto che detengano caratteristiche indicate dalla
legge e previste ovviamente dallo stessso D.lgs 81/08.

Gli organismi in questione debbono essere costituiti "*a iniziativa di
una o più associazioni dei datori di lavoro* e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative  nell'ambito del sistema
contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto
(ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della
legittimazione di un organismo che si qualifica come paritetico a
svolgere le funzioni che il D.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti,
esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed
effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va
effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in
materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il
possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla
rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni
di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali
organismi".

I requisiti richiamati dalla circolare risiedono oltre che nel Testo
unico anche nel *"Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 -
Occupazione e mercato del lavoro"*. Decreto che nell'articolo 2
comma h si esprime:

"h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una
occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; l*a programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda*; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarità o congruità contributiva; lo *sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro*; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento".

Il datore di lavoro quindi può rivolgersi a enti paritetici e
bilaterali per lo svolgimento della formazione in materia sicurezza
sul lavoro per se stesso, per i lavoratori e per i rappresentanti a
patto che siano "organismi, costituiti da una o più associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge
appena richiamati".  L'organismo deve inoltre operare nello
stesso settore di pertinenza dell'azienda, e appartenere allo stesso
territorio di riferimento.

Medesimi criteri e meccanismi di legge, regolano al pari della
formazione anche le attività di *informazione, consulenza, promozione
della sicurezza sul lavoro*.

"D.lgs 81/08 - Art. 10.(Informazione e assistenza in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro); 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il
Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL ora INAIL ndr), il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo
economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA ora INAIL
ndr), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche
mediante convenzioni, attività
di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, *in particolare
nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle
piccole e medie imprese* e delle rispettive *associazioni dei datori
di lavoro*".

Compito e obbligo delle Amministrazioni citate e che vorranno
avvalersi delle possibilità formative e informative enunciate, sarà
quello, qualora vogliano avvalersi della collaborazione di enti
bilaterali e paritetici, di verificarne la correttezza e la
regolarità delle capacità nel rispetto di ogni presupposto di legge.

*Per approfondire:* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Circ. 29 luglio 2011, n. 20 - Attività di formazione in materia di
salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o
realizzata in collaborazione con essi.

vedi l'originale (Formazione sicurezza ed enti bilaterali, circolare ministeriale) su: http://www.mog231.it/formazione-sicurezza-ed-enti-bilaterali-circolare-ministeriale/

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