pubblicato il: 24 agosto 2011 alle ore 11:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo/
Esiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro delle "strutture di
ricovero e cura pubbliche e private" (*art. 31, c. 6 del TU 81/08*) di
istituire il *servizio di prevenzione e protezione* purchè vi operino
oltre *50 lavoratori*. Poichè è molto diffusa fra questi soggetti
la pratica, per motivi organizzativi e di spesa, di affidare in
*appalto a terzi* alcuni lavori (es. le pulizia dei locali), ci si
domanda se il limite di 50 lavoratori imposto come condizione per
l'obbligatorietà dell'istituzione del SPP, sia raggiunto con la
somma del numero dei lavoratori dipendenti più quello degli
operatori della ditta appaltatrice.
È opinione largamente diffusa che detto limite è rappresentato dal
solo numero dei dipendenti della ditta appaltante ed è in relazione a
questa situazione che corre l'*obbligo del datore di lavoro della
struttura di istituire il SPP interno*, con tutti i diritti e doveri
previsti dall'art. 33 del TU citato.
Da parte sua, la *ditta appaltatrice deve autonomamente provvedere
alla istituzione di un proprio SPP* ai cui addetti deve fornire,
oltretutto, la necessaria informazione e formazione sui *rischi
specifici per la salute e la sicurezza* connessi all'attività
svolta nell'ambiente di lavoro della ditta appaltante e ciò per
effetto di quanto prescritto dall'*art. 26 del TU* (obblighi connessi
ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).
Il comma 8 del successivo art. 31 considera l'ipotesi di strutture
di ricovero e cura composte da più unità produttive e in questo caso
prevede la possibilità che venga istituito *un unico servizio di
prevenzione e protezione*.
vedi l'originale (Il servizio di prevenzione e protezione nelle case di riposo) su: http://www.mog231.it/il-servizio-di-prevenzione-e-protezione-nelle-case-di-riposo/
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