giovedì 25 agosto 2011

MOG 231

L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001
pubblicato il: 25 agosto 2011 alle ore 17:53
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/l%e2%80%99introduzione-dei-reati-ambientali-nel-d-lgs-2312001/

Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n.
121/2011  che estende la responsabilità amministrativa  degli Enti
prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene
recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela
penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto
contro i fenomeni di danno all'ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo
25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel
trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni
ai nuovi articoli del codice penale introdotti: _"Uccisione,
distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette"_ (art. 727-bis)_;
"Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
protetto"_ _(art__._ 733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all'Ente le sanzioni
pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di
ottocento quote (da38.700 a1.239.200 Euro).

Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate *sanzioni interdittive,*
previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata
non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, ma
solo nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa
vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti
(art. 260 d. lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1
e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell'articolo 727-bis è prevista una sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).

Per la violazione dell'articolo 733-bis è applicata la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a
387.250 Euro).

L'inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto
legislativo n. 231/2001, impone alle  Aziende un'attenta analisi
dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a
prevenire l'accadimento di eventi che possono comportare una
*responsabilità amministrativa*, con gravi impatti sul business e
sull'immagine aziendale.

vedi l'originale (L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001) su: http://www.mog231.it/l%e2%80%99introduzione-dei-reati-ambientali-nel-d-lgs-2312001/

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