lunedì 28 novembre 2011

Le novità in materia di prevenzione incendi alla luce del DPR 151/11


Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità, snellendo la documentazione tecnica richiesta per le attività a basso rischio e caratterizzate da un limitato livello di complessità.
Il DPR 151/2011, abrogando il D.M. 116/02/82 e il DPR 37/98, ha ridefinito l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, distinguendo tre categorie: A, B e C secondo il grado di pericolosità delle stesse.

Le categorie A, B, C, che definiscono le attività a basso, medio e alto rischio rispettivamente, prevedono iter diversi per l’approvazione.
Le attività di categoria A, una volta organizzate ai fini antincendio, potranno iniziare l’attività ed essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), presentando segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La SCIA è un’autocertificazione della regolarità delle misure antincendio, e per le attività del gruppo A sono previsti solo controlli a campione entro 60 giorni dall’avvio, non essendo più soggette al parere di conformità del progetto da parte del Comando dei VVF.
Per le attività di categoria B e C, sarà necessario ottenere dai VVF lo specifico parere sul progetto di prevenzione incendi presentato. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta. Successivamente anche per tali attività, l’inizio sarà subordinato alla presentazione di SCIA.
Un’ulteriore semplificazione burocratica riguarda la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio: il titolare dell’attività deve ogni 5 anni presentare una mera dichiarazione al Comando provinciale dei VVF competente per territorio, comunicando l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza.
Uno dei punti più importanti del DPR 151/01 riguarda le sanzioni penali: con il nuovo regolamento, infatti, chi non presenta una domanda o una segnalazione pur avendone l’obbligo è soggetto alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 139/2006.
Un’altra novità, che adegua la normativa di prevenzione incendi alle regole generali sull’avvio delle attività produttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande ai VVF o al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive.

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