giovedì 10 novembre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 7 Il Corpus normativo prevenzionale
pubblicato il: 10 novembre 2011 alle ore 14:06
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-7-il-corpus-normativo-prevenzionale/

*7 - 1955: la nascita del Corpus normativo prevenzionale.*

Il lavoro costituisce il principale *mezzo di sostentamento*. È
l'*espressione più  alta della capacita dell'uomo* a concorrere
al benessere della collettività. Esso incide positivamente sullo
stato fisico e mentale  dell'individuo assicurandone la sua piena
realizzazione nella società.

In attuazione del *dettato costituzionale dell'art. 41 sulla
sicurezza, libertà e dignità umana*, e dell'*art. 2087 del codice
civile sulla tutela delle condizioni di lavoro*, in piena
ricostruzione del Paese, dopo la terribile guerra mondiale, il
Legislatore repubblicano mise mano alla realizzazione di un
*"corpus" normativo prevenzionale* organico i cui principi
basilari, tuttora validi con riguardo alla *protezione tecnologica
delle macchine e delle attrezzature*, sono stati trasferiti nel
recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

L'opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel
periodo post-bellico - le quali affermassero in primis il valore della
tutela della salute, fortemente "agglutinato" al diritto alla vita
- decollava con la delega del Parlamento al Potere esecutivo (*legge
12 febbraio 1955, n.51*) volta a emanare *norme generali e speciali in
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro*.

I principi della delega prevedevano che la nuova disciplina normativa
definisse i *mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele*
atte a prevenire  gli infortuni e le malattie professionali,
particolarmente per quanto riguarda: le *condizioni di lavoro e
l'organizzazione di questo*,  *l'ambiente di lavoro, la
costruzione e cessione delle macchine*,  l'impianto e l'uso delle
attrezzature, dei mezzi personali di protezione, le misure di
conservazione  e di impiego delle materie nocive e dei prodotti 
pericolosi.

Nell'emanazione delle norme il Governo  avrebbe tenuto conto delle
condizioni tecniche  della produzione, delle esigenze della sicurezza
in relazione ai metodi ed alle esigenze igieniche  del lavoro.

Il sistema di tutela avrebbe assunto i connotati penalistici. Le
violazioni sarebbero state sanzionate mediante la pena dell'ammenda
o dell'arresto fino a tre mesi. La delega che aveva la durata di un
anno non fu utilizzata a pieno.

Segnatamente il *settore dell'agricoltura* non venne disciplinato
con norme ad hoc per cui  fu giocoforza per l'impresa agricola
ricorrere alle norme generali, redatte soprattutto per l'industria,
adattandole alla meno peggio alle macchine ed impianti agricoli per
garantire un minimo di tutela per i lavoratori agricoli.

Le *disposizioni principali* che hanno costituito per oltre mezzo
secolo i  pilastri della tutela fisica dei lavoratori sono le norme
per:

* La prevenzione degli infortuni *(DPR 547/1955)*;

* l'igiene del lavoro *(DPR 303/1956)*;

* la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni *(DPR
164/1956)*.

L'intero sistema normativo - con alcune eccezioni afferenti la
prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (DPR
320/1956), nei cassoni ad aria compressa (DPR 321/1956),
nell'industria della cinematografa e della televisione,(DPR
322/1956) e negli impianti telefonici (DPR 323/1956) - è *tuttora
vigente*, anche se è necessario ed urgente un adeguamento  delle
disposizioni obsolete.

Tuttavia, le principali norme delegate, di cui alla citata legge n.
51/1955, sono state abrogate in modo esplicito dal decreto correttivo
(D.Lgs. 106/2009) al Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs.
81/2008).

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 7 Il Corpus normativo prevenzionale) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-7-il-corpus-normativo-prevenzionale/

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