giovedì 17 novembre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 8 Sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, le direttive UE
pubblicato il: 17 novembre 2011 alle ore 14:02
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-8-sistema-di-sicurezza-globale-nei-processi-produttivi-le-direttive-ue/

*8 - Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi
comunitari tracciato dalle direttive  dell' Unione Europea.*

Un salto di qualità nella legislazione sulla prevenzione infortuni e
l'igiene del lavoro - dopo l'emanazione negli anni 1955/56 del
"corpus normativo" sulla sicurezza che ha assicurato nel nostro
Paese i minimi di tutela della salute dei prestatori d'opera per
oltre mezzo secolo -  veniva compiuto dalla *Comunità europea in
attuazione del Trattato di Roma* che era stato sottoscritto dai sei
Paesi fondatori il *25 marzo 1957*.

La grande riforma si era delineata in occasione della redazione di un
nuovo Trattato, conosciuto come l'*Atto unico europeo*, volto a
disciplinare la libera circolazione dei cittadini e delle merci
nell'ambito dei confini europei.

La scelta della tutela della salute dei lavoratori comunitari si
imponeva, nell'ottica dell'*organizzazione del grande mercato
sovrannazionale*,  in vista dell'obiettivo perseguito: la creazione
della struttura politica degli Stati Uniti d'Europa. 
L'intervento era dettato anche dalla necessità di assicurare
un'*applicazione uniforme* della *legislazione di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* della Comunità, anche per
ragioni di concorrenza leale tra i produttori  di beni e servizi dei
diversi Paesi membri.

Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea prevedeva
già all'art. *117* la necessità di promuovere il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera per
consentirne la parificazione nel progresso. L'art. *118* statuiva
che la Commissione "ha il compito di promuovere una stretta
collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale", segnatamente
in alcune materie tra cui il diritto al lavoro, le condizioni di
lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e l'igiene del lavoro.

La motivazione più nobile dell'intervento comunitario era
finalizzata ad assicurare una più elevata *qualità della vita dei
cittadini europei*. A ciò si aggiungeva l'interesse di *ridurre
l'enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie
professionali* e assicurare una parità di condizioni concorrenziali
tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul
lavoro.

La filosofia riformatrice è caratterizzata dal principio
politico-giuridico dell'Unione europea, come processo di
integrazione e cooperazione. I cardini del nuovo indirizzo riformatore
della politica sociale, come accennato,  vengono sanciti dall'*Atto
unico europeo (1986)*.

Difatti, l'art. 118 A, al par. 1, impegna i Paesi membri della
Comunità a *promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro* e
fissa come obiettivo dei singoli Stati l'*armonizzazione*, in una
prospettiva di progresso, delle condizioni di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.

Il par. 2 del citato art. 118A, impegna il Consiglio dei Ministri ad
adottare mediante direttive, deliberate a *maggioranza qualificata*,
le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto
delle *condizioni e delle normative tecniche esistenti nei vari
Stati*. Il sistema a maggioranza qualificata, deciso per le
deliberazioni, è stato un grosso passo avanti per evitare che
l'opposizione, anche di un solo Stato, potesse arrestare
l'attuazione della politica sociale.

Il successivo par. 3 consente ai singoli Stati di adottare o di
mantenere misure di maggiore *protezione dei lavoratori* rispetto alle
prescrizioni minime stabilite dalle direttive comunitarie. L'art.
100 già prevedeva la possibilità che il Consiglio, deliberando
all'unanimità, stabilisse direttive volte al ravvicinamento delle
legislazioni dei Paesi membri che avessero un'incidenza diretta
sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. L'*art.
100A*, introdotto dall'Atto unico europeo, in deroga a tale
precetto, sancisce che la Commissione per la realizzazione del mercato
interno formuli *proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione
dell'ambiente e dei consumatori*, basandosi su un "livello di
protezione adeguato". Su tali proposte il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.

Lo strumento giuridico impiegato per attuare i principi del Trattato
è la *direttiva*. Questa *vincola lo Stato membro* cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere,  salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le
direttive emanate seguono due filoni: le *direttive c.d. di mercato* e
le *direttive di tutela  della salute nei luoghi di lavoro*.

Le direttive di mercato comprendono quei provvedimento indirizzati ai
fabbricanti come la direttiva macchine, la direttiva sui dispositivi
individuali  di protezione e la direttiva di bassa tensione afferente
il prodotto elettrico. Quelle di tutela sono la *direttiva madre*, o
direttiva quadro, e le sue direttive particolari di attuazione o
direttive figlie.

La *direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del
12 giugno 1989*, concernente l'attuazione di *misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro*. Queste direttive sulla tutela della
salute e sicurezza del lavoro saranno recepite nell'ordinamento
nazionale con il *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*, il quale
trasformerà il sistema di tutela nazionale, basato sulla prevenzione
tecnologica,  introducendo il principio dell'*organizzazione e
gestione in sicurezza dei processi lavorativi*.

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 8 Sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, le direttive UE) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-8-sistema-di-sicurezza-globale-nei-processi-produttivi-le-direttive-ue/

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