giovedì 24 novembre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 9 Il nuovo sistema prevenzionale nasce negli anni '90
pubblicato il: 24 novembre 2011 alle ore 14:03
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-9-il-nuovo-sistema-prevenzionale-nasce-negli-anni-%e2%80%9990/

*9. Il nuovo sistema prevenzionale di organizzazione della sicurezza
aziendale nasce negli anni '90.*

Il sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato
dalle direttive dell' Unione Europea, viene trasposto
nell'ordinamento nazionale con il *D.Lgs. 626/1994*. Dagli anni
'50 – dopo l'emanazione della serie di decreti sulla disciplina
della prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro – si
blocca la crescita della legislazione di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ricordiamo alcune significative eccezioni come la promulgazione del
vigente *DPR 9 aprile 1959, n. 128*, recante norme sulla polizia delle
miniere e delle cave; il *DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (abrogato
dall'attuale DPR 230/1995)* in materia di  protezione sanitaria
della  popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti. Soprattutto va menzionato, per l'importanza
che ha rivestito per oltre 40 anni, lo *Statuto dei diritti dei
lavoratori*, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.300, sulla tutela 
della libertà e dignità  dei prestatori d'opera.

Per avere una seria riforma, seppur parziale, dell'ordinamento di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è detto, dobbiamo
attendere il recepimento della legislazione comunitaria, afferente la
direttiva quadro e le direttive figlie, alle quali è riferito
l'attuale sistema globale di prevenzione. Il *D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626* viene ad incidere profondamente  sul vecchio
ordinamento.

Il nuovo sistema di sicurezza  fissa la *nuova frontiera della
prevenzione soggettiva* affermando il *principio dell'autotutela*
(ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza…).
Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla
prevenzione tecnologica - che sarà abrogato esplicitamente 15 anni
dopo dal D.Lgs. 106/2009 – a un sistema di *sicurezza globale  che
pone l'uomo, anziché la macchina, al centro della nuova
organizzazione della sicurezza  in azienda*, codificando i doveri
giuridici dell'informazione, della formazione e della partecipazione
attiva dei lavoratori  alla sicurezza sul lavoro.

Il salto di qualità, ai fini della prevenzione e protezione dei
lavoratori, è rilevante. *La tecnica, l'organizzazione e l'uomo*,
i tre cardini della moderna prevenzione, già affermati con successo
nei Paesi europei più evoluti sotto il profilo della tutela, vengono
tradotti con il D.Lgs. 626/1994 in un disegno giuridico di grande
respiro. Le misure costituiscono le linee ispiratrici per
l'imprenditore ai fini dell'organizzazione  dei processi
lavorativi in scurezza. Primario appare l'obbligo per il datore di
lavoro di valutare, nella sistemazione dei locali di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e delle materie impiegate, i rischi per la
salute de lavoratori.

Benché sia esplicitamente affermato il  dovere di ciascun lavoratore
di prendersi cura della salute e sicurezza propria, e delle altre
persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed
omissioni, divengono *elementi di responsabilità penale le omissioni
del datore di lavoro afferenti la formazione e  l'istruzione da
dare al personale* sui processi e sui mezzi impiegati per eseguirli in
sicurezza.

Conformemente al principio della sicurezza a monte,  si introduce il
dovere per i progettisti, confermato dagli *obblighi dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori*. Il nuovo precetto sovverte
l'orientamento giurisprudenziale, all'epoca vigente,  che voleva
esenti da responsabilità penali i progettisti.

Viene disciplinato, seppur in misura ancor non soddisfacente, il
*principio del coordinamento da parte del committente-datore di
lavoro* nell'affidamento all'interno dell'azienda di lavori ad
imprese appaltatrici e a lavoratori autonomi, al fine di ridurre il
rischio d'interferenza tra le attività svolte nel medesimo sito.

Inoltre, l'*obbligatorietà di un servizio di prevenzione
aziendale*, interno o esterno, è uno degli aspetti più qualificante
della nuova politica di prevenzione, in quanto obbliga
l'imprenditore a costituire in azienda una stabile struttura di
consulenza  per meglio assicurare l'osservanza dei precetti di
prevenzione e protezione.

Altre figure di primaria importanza da evidenziare sono: il *medico
competente*, nominato dal datore di lavoro, al quale la norma affida i
controlli sanitari e le visite di monitoraggio aziendali;  il
*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, tenuto a dare il suo
contributo di professionalità ed esperienza al fine di assicurare un
maggior coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei processi
produttivi.

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 9 Il nuovo sistema prevenzionale nasce negli anni '90) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-9-il-nuovo-sistema-prevenzionale-nasce-negli-anni-%e2%80%9990/

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