venerdì 13 giugno 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Equiparazione degli allievi ai lavoratori" è stato pubblicato il giorno 13 giugno 2014 alle ore 10:58 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA
SCUOLA, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL D.LGS. 81/08 E SMI E
DEGLI ACCORDI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011, REP. N. 221 E DEL 25 LUGLIO 2012, REP.
N. 153

In base all'art. *37 del D.lgs. 81/08* il datore di lavoro assicura
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori, ai sensi dell_'art. 37, comma 2, del
D.lgs. 81/08 e smi,_ è disciplinata dall'Accordo tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre
2011, rep. atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e
le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei
lavoratori.
L'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 25 luglio 2012, rep. atti n. 153 (c.d. "_Linee
applicative_") contiene delle indicazioni sull'applicazione
dell'Accordo del 21 dicembre 2011, in relazione ai seguenti
argomenti:

campo di applicazione e efficacia dell'accordo, collaborazione degli
organismi paritetici alla formazione, formazione in *modalità
e-learning*, riconoscimento della formazione pregressa e aggiornamento
della formazione.

**

!! Equiparazione Degli Allievi Ai Lavoratori !!

L'*art. 2 del D.lgs. 81/08* prevede che siano equiparati a
lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di
videoterminali (*VDT*) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in
questione.

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori
quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio
nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a
rischio chimico, fisico e biologico (_se considerato nel DVR_) e
quando usano *VDT*, nel caso di attività curricolare svolta in aula
informatica.

Gli effetti concreti dell'equiparazione degli allievi ai lavoratori
nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola sono i
seguenti:

*-* obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo
l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
*-* obblighi relativi all'individuazione da parte del Dirigente
scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli
allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori
*-* obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli
allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia
prevista dalla valutazione dei rischi.

Si ritiene che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in
attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e
sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature
didattiche adeguate all'età . In ogni caso, la non equiparazione
degli allievi a lavoratori non esclude l'obbligo del Dirigente
scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste
aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i
conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare,
la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività.

Tuttavia, considerata la complessità e la diversità delle situazioni
reali all'interno delle scuole e l'assenza di precise indicazioni
normative in materia, non si può escludere a priori l'esistenza di
situazioni particolari che rendano necessario equiparare a lavoratori
gli allievi di scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i
contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a
lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai
rischi, congruenti con l'età degli allievi e dei programmi
scolastici.

*Interpello 13/03/2014 - n. 1/2014*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente
risposto ad una richiesta di interpello avanzata dal *Consiglio
Nazionale degli Ingegneri* su diverse questioni, tra le quali un
quesito su quali situazioni l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
siano equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto
quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello
svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza
gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e
attrezzature videoterminali.

Nel rispondere, il Ministero richiama la normativa di riferimento, il
D.Lgs. n. 81/2008, che all'art. 2 prevede

che al lavoratore è equiparato "_l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione_ […]".

Anche secondo quanto riportato dal "_Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado"_, tale
equiparazione deve intendersi riferita ai periodi in cui gli allievi
siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in
questione.

Quindi, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati
secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile
e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equipara ai lavoratori *gli allievi
degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi
di formazione professionale* unicamente nei casi e per il tempo in cui
"si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali",escludendo l'applicazione delle norme specifiche di
salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in
cui gli allievi si dedichino ad attività scolastiche ed educative
nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano
l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente
attrezzati. Ed inoltre il medesimo Testo Unico esclude qualsiasi
deroga nell'applicazione delle norme di prevenzione, comprese ad
esempio quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione,
quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di
"lavoratore".

*Contenuti del percorso formativo dei lavoratori della scuola*

L'elenco dei contenuti indicato nell'Accordo è da considerare
indicativo e non esaustivo degli argomenti da trattare nei corsi La
trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza
nell'istituto scolastico di appartenenza e della specificità del
rischio I contenuti e la durata del corso sono subordinati all'esito
della valutazione dei rischi effettuata dal dirigente scolastico e,
pertanto, le indicazioni dell'Accordo vanno intese come minime Il
percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in
base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti a
scuola, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione
necessario



http://www.mog231.it/equiparazione-degli-allievi-ai-lavoratori/

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