Un nuovo post "Aggiornamento e sviluppo professionale Architetti e Ingegneri" è stato pubblicato il giorno 30 maggio 2014 alle ore 12:00 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
*LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO*
-------------------------
La riforma delle professoni è stata approvata con *DPR 7 agosto
2012, n. 137* recante il regolamento di attuazione dei principi
dettati dall'art. 3, comma 5, del *Decreto Legge n. 138 del 2011* in
materia di *professioni regolamentate*.
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale ,nel migliore interesse del
committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello
sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare
il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale.
*La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.*
La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del
D.P.R. 137/2012 e dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento
e sviluppo professionale continuo, mediante le attività forma tive,
anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi
ad oggetto, categorie tematiche maggiormente specificate al successivo
punto 3 ed allegati.
*Le attività possono articolarsi con :*
a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione
a distanza on - line;
b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate
di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di
aggiornamento e corsi abilitanti;
c) altre attività ed eventi specificatamente individuati
autonomamente dal Consigli Nazionali e/o dagli Ordini Territoriali.
*Consiglio Nazionale Ingegneri*
*Aggiornamento e sviluppo professionale Architetti*
*LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO*
*Linee di indirizzo al Regolamento per l'aggiornamento della
competenza professionale*
*E-learning CFP Circolare*
*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137*
_Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(12G0159)_
(*GU n. 189 del 14-8-2012*)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o
l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito
d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di
qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche
professionalita';
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione
regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai
relativi professionisti.
Art. 2
Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale
1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in
attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e
salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle
professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse
previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli
previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale,
ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o
ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e
indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di
albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita'
professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami
ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso
previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare
la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o
parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su
ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta
salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni
notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche
indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate
sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale
dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.
Art. 3
Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni
regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del
collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli
iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati
nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo
unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale
competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via
telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai
fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
Art. 4
Libera concorrenza e pubblicita' informativa
1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad
oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le
specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la
struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le
prestazioni.
2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale
all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del
segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o
denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce
illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e
2 agosto 2007, n. 145.
Art. 5
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale,
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive
di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente
articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 6
Tirocinio per l'accesso
1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli
ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi.
Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed
e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e
la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale e'
tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale e' condizione
per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini
dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario, salva
l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la
laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per
l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre
disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di
anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non puo'
assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente,
salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita'
professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore a sei
mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo
equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio
puo' essere altresi' svolto per i primi sei mesi, in presenza di
specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o
collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli
territoriali e le universita' pubbliche e private possono stipulare
convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per
regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe
convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il
ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo
svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito
del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni
sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di rapporto di pubblico
impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le
relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a
consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione
vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto
disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato
motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello
previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo,
l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata massima di nove
mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei
professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un
professionista, puo' consistere altresi' nella frequenza con profitto,
per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di
formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di
formazione possono essere organizzati anche da associazioni di
iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di
autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di
formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta' e il
pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di
formazione da parte del praticante nonche' quelle per le verifiche
intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta
da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta
da un docente universitario, in modo da garantire omogeneita' di
giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di
presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del
consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei corsi
organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la
data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma
e' applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il
tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde
efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento
dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde
efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla
cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma
2.
13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite
dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare
l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini
iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 6,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 7
Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell'utente e della
collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e costante aggiornamento della propria competenza professionale
secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione
dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito
disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma
1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti
agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali
degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di
autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di
aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e
l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o
collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti
autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio
nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito
formativo professionale quale unita' di misura della formazione
continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le
universita' possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con
appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole
dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare
crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro
valore.
5. L'attivita' di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi,
puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri
soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite
dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare
l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed
eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in
medicina (ECM).
Art. 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni
regolamentate diverse da quelle sanitarie
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono
istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i
compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono
composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri
che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni
disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso
cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di
disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque
composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con
maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano
componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore
anzianita' anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o
collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente
consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei
consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del
tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in
un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli
dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e'
composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei
consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I
criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli
dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del
tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli
nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del
ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale
sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione
all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal
componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di
segretario sono svolte dal componente con minore anzianita'
d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti
all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a
causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando
le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il
medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in
via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti
consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di
istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla
competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che
esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni
amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed
amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto
al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio
adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro
vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di
cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita'
d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal
componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e
nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano
interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento
disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai
consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto
applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei
consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti
atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in
grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su
disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare
lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato,
con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio
delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina
vigente.
14. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti in materia
disciplinare concernenti la professione di notaio.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 9
Domicilio professionale
1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del
circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e'
iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in
altri luoghi del territorio nazionale.
Art. 10
Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso
1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4,
il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o
presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato
autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio
giudiziario, per non piu' di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello
Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente
privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di
un anno.
4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria
iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il
tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un
certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato
presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del
ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di
autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I
praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i
magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie
attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica
l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del
periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio
giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine
competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna
forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento
previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non
costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del
decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo,
la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali
periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in
distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di
svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III
Disposizioni concernenti i notai
Art. 11
Accesso alla professione notarile
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i
cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il
superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini
dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a
seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio
conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di
pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un
anno.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative
incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo
quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore
emanate dall'Unione europea.
Art. 13
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a
legislazione vigente.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7,
foglio n. 372
http://www.mog231.it/aggiornamento-e-sviluppo-professionale-architetti-e-ingegneri/
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