CORSO SICUREZZA PER LAVORATORI - PARTE GENERALE durata 4 ore seconso l' ACCORDO STATO REGIONI.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 indica che sia il Datore di lavoro a provvedere alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori ha una durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda.
La formazione obbligatoria è composta da un modulo di carattere “generale” della durata di 4 ore e un modulo aggiuntivo di carattere “specifico” chiamato basso, medio o alto. La differenza è in funzione ai rischi derivati dal settore e dal mestiere presso l'azienda in cui si è alla dipendenze.
Per tutti i settori merceologici la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, i lavoratori dovranno obbligatoriamente fare un corso di formazione aggiuntivo sulla sicurezza, ad integrazione del corso "pare generale"
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