Nel sito internet https://consulenzaprivacyregolamentoue679.it di proprietà della MODI S.r.l. sono state rese disponibile le FAQ sul Regolamento Europeo GDPR 2016/679 cliccando qui.
Riteniamo possa tornare utile condividere anche le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato che sono state pubblicate nel sito del Garnate della Privacy in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD):
Riteniamo possa tornare utile condividere anche le nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato che sono state pubblicate nel sito del Garnate della Privacy in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD):
1. Chi è il responsabile della
protezione dei dati personali (RPD) e quali sono i suoi
compiti?
Il responsabile della protezione dei dati personali
(anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer –
DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta
di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per
assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e
informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con
l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante; v.
faq 6) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati,
per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del
Regolamento).
2. Quali requisiti deve possedere il
responsabile della protezione dei dati
personali?
Il responsabile della protezione dei dati personali, al
quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in
appositi albi, deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle
prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure
amministrative che caratterizzano lo specifico settore di
riferimento.
Deve poter offrire, con il grado di professionalità
adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per
progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati
personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure
(anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a
operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del
Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo
direttamente ai vertici.
Il responsabile della protezione dei dati personali deve
poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.)
necessarie per l'espletamento dei propri compiti.
3. Chi sono i soggetti privati
obbligati alla sua designazione?
Sono tenuti alla designazione del responsabile della
protezione dei dati personali il titolare e il responsabile del trattamento che
rientrino nei casi previsti dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento
(UE) 2016/679. Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le
attività c.d. di "core business") consistono in trattamenti che richiedono il
monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in
trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati
relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di
"monitoraggio regolare e sistematico" e di "larga scala", v. le "Linee guida sui responsabili
della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243). Il diritto
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione
obbligatoria del responsabile della protezione dei dati (art. 37, par.
4).
Ricorrendo i suddetti presupposti, sono tenuti alla
nomina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese
assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società
di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero
crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e
patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni,
distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro
e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute,
della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme,
laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call
center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi
televisivi a pagamento.
4. Chi sono i soggetti per i quali
non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati
personali?
Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 37, par.
1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, la designazione del
responsabile del trattamento non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a
trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale;
agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala; imprese
individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti
dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e
dipendenti: v. anche considerando 97 del Regolamento, in relazione alla
definizione di attività "accessoria").
In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla
luce del principio di "accountability"
che permea il Regolamento, la designazione di tale figura (v., in proposito,
le menzionate linee guida), i cui criteri di nomina, in tale evenienza,
rimangono gli stessi sopra indicati.
5. È possibile nominare un unico
responsabile della protezione dei dati personali nell'ambito di un gruppo
imprenditoriale?
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che un gruppo
imprenditoriale (v. definizione di cui all'art. 4, n. 19) possa designare un
unico responsabile della protezione dei dati personali, purché tale responsabile
sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (sul concetto di
"raggiungibilità", v. punto 2.3 delle linee guida in precedenza menzionate).
Inoltre, dovrà essere in grado di comunicare in modo efficace con gli
interessati e di collaborare con le autorità di
controllo.
6. Il responsabile della protezione
dei dati personali deve essere un soggetto interno o può essere anche un
soggetto esterno? Quali sono le modalità per la sua
designazione?
Il ruolo di responsabile della protezione dei dati
personali può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile
(non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono
i trattamenti; l'incarico può essere anche affidato a soggetti esterni, a
condizione che garantiscano l'effettivo assolvimento dei compiti che il
Regolamento (UE) 2016/679 assegna a tale figura. Il responsabile della
protezione dei dati scelto all'interno andrà nominato mediante specifico atto di
designazione, mentre quello scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime
prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto di
servizi. Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno indicare
espressamente i compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro
svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di
riferimento.
Nell'esecuzione dei propri compiti, il responsabile
della protezione dei dati personali (interno o esterno) dovrà ricevere supporto
adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutturali e, ove opportuno,
di personale. Il titolare o il responsabile del trattamento che abbia designato
un responsabile per la protezione dei dati personali resta comunque pienamente
responsabile dell'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati e
deve essere in grado di dimostrarla (art. 5, par. 2, del Regolamento; v. anche i
punti 3.2 e 3.3. delle linee guida sopra
richiamate).
I dati di contatto del responsabile designato dovranno
essere infine pubblicati dal titolare o responsabile del trattamento. Non è
necessario - anche se potrebbe rappresentare una buona prassi - pubblicare anche
il nominativo del responsabile della protezione dei dati: spetta al titolare o
al responsabile e allo stesso responsabile della protezione dei dati, valutare
se, in base alle specifiche circostanze, possa trattarsi di un'informazione
utile o necessaria. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e
i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all'Autorità di controllo. A
tal fine, allo stato, è possibile utilizzare il modello di cui al seguente
link:
http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322292
7. Il ruolo di responsabile della
protezione dei dati personali è compatibile con altri
incarichi?
Si, a condizione che non sia in conflitto di interessi.
In tale prospettiva, appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di
responsabile della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di
alta direzione (amministratore delegato; membro del consiglio di
amministrazione; direttore generale; ecc.), ovvero nell'ambito di strutture
aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione
finanziaria, responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza di conflitti di
interesse e in base al contesto di riferimento, l'eventuale assegnazione di tale
incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile
della funzione legale).
8. Il responsabile della protezione
dei dati personali è una persona fisica o può essere anche un soggetto
diverso?
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede espressamente che
il responsabile della protezione dei dati personali possa essere un "dipendente"
del titolare o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6, del
Regolamento); ovviamente, nelle realtà organizzative di medie e grandi
dimensioni, il responsabile della protezione dei dati personali, da individuarsi
comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito
ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell'assolvimento dei propri
compiti. Qualora il responsabile della protezione dei dati
personali sia individuato in un soggetto esterno, quest'ultimo potrà essere
anche una persona giuridica (v. il punto 2.4 delle suddette Linee
guida).
Si raccomanda, in ogni caso, di procedere a una chiara
ripartizione di competenze, individuando una sola persona fisica atta a fungere
da punto di contatto con gli interessati e l'Autorità di
controllo.
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