• individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
• elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei Lavoratori.
Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.
Il ruolo può essere affidato ad una persona esterna all’azienda che dovrà rispondere ad alcuni requisiti minimi così come stabilito dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08.
Ci sono solo alcuni casi in cui l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda:
L’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura di supporto all’RSPP. Il D.Lgs 81/2008 prevede che vi siano “un numero adeguato” di addetti al servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle caratteristiche, alla complessità, alle dimensioni e alle attività dell'azienda ed in base alla valutazione del rischio.
Il corso per ASPP e quello per RSPP condividono i primi due moduli (modulo A e B), ma l’ASPP è esonerato dal dover frequentare il modulo C, riguardante gli aspetti relazionali.
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