pubblicato il: 12 gennaio 2012 alle ore 13:35
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/formazione-lavoratori-e-datore-di-lavoro-rspp-accordi-stato-regioni-in-g-u/
ROMA - Pubblicati in *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del
11-1-2012*, gli accordi sanciti il *21 dicembre* dalla Conferenza
Stato Regioni e relativi al formazione sicurezza lavoratori e ai corsi
di formazione per datore di lavoro - RSPP.
Questi i testi pubblicati e i link alle relative pagine in Gazzetta
Ufficiale.
*1)* "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del
presente atto, relativo alla *formazione dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81*".
Il presente accordo *disciplina*, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento,
dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma
1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione
facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo
D.Lgs. n.81/08.
La *applicazione* dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei
dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce
corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto
differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha
fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e
specifica".
La *formazione di cui al presente accordo* è distinta da
quellaprevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da
altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per
cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori,
specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione
oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al
comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
*Fino all'attuazione delle disposizioni* di cui all'art. 3, comma 13,
del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei
confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di
mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo,
l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata
si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di
lavoratori stagionali.
Ai fini di un *migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e
formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica* e
nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la
presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego
di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se
ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. La formazione di cui al
presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
*Nota:* in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma
12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e
integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove
esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera
l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la
richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o
dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener
conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti
bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al
precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o
dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione".
Questi in sintesi i punti centrali dell'accordo:
* Requisiti dei docenti;
* organizzazione della formazione;
* metodologia di insegnamento e apprendimento;
* articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti
di cui all'articolo 21 del comma 1 del D.lgs n.81/08;
* formazioen particolare e aggiuntiva per il preposto;
* formazione dei dirigenti;
* attestati;
* crediti formativi;
* aggiornamento;
* disposizioni transitorie;
* riconoscimento della formazione pregressa;
* aggiornamento dell'accordo;
* allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e
salute sul lavoro;
* schede rischio basso, medio, alto".
*Per approfondire:* Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
*2)* "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sui *corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte
del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81*. (Rep. Atti n. 223/CSR)
Il *presente accordo disciplina*, ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le
articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il *suddetto percorso formativo* contempla corsi di formazione per
DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione
della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità
di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da
considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di
lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di
durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti
migliorativi dell'intero percorso.
Ai *fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e
formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica* e
nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la
presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego
di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se
ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
*Precisazione:* il corso oggetto del presente accordo non ricomprende
la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza. Per tale formazione si rimanda alle disposizioni
indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46,
comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08''.
Questi i punti centrali dell'accordo:
* Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
* requisiti dei docenti;
* organizzazioni dei corsi: metodologia di insegnamento e
apprendimento;
* articolazione del percorso formativo;
* valutazione e certificazione: aggiornamento;
* diffusione delle prassi;
* crediti formativi;
* adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizion di
nuova attività;
* disposizioni transitorie;
* aggiornamento dell'accordo;
* allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e
salute sul lavoro;
* Schede di rischio basso, medio, alto.
*Per approfondire:* Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi
2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.
223/CSR).
*Articoli precedenti:* Formazione sicurezza, RSPP datore di lavoro e
SINP, atti Conferenza Regioni.
vedi l'originale (Formazione lavoratori e datore di lavoro RSPP, accordi Stato Regioni in G.U.) su: http://www.mog231.it/formazione-lavoratori-e-datore-di-lavoro-rspp-accordi-stato-regioni-in-g-u/
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