mercoledì 14 maggio 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014" è stato pubblicato il giorno 14 maggio 2014 alle ore 18:51 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! Sentenza N. 18296 Del 5 Maggio 2014 !!

La *Corte di Cassazione* ha affermato che non esonera il datore di
lavoro dall'obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi
di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione
alle lavorazioni svolte nell'azienda, la presenza del RSPP
(_Responsabile del servizio di prevenzione e protezione_) sul luogo di
lavoro.

*Fatto*

1. - Con sentenza del 5 novembre 2013, il Tribunale di Bologna ha
condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui
all'art. 18, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché,
in qualità di datore di lavoro, amministratore unico di una società,
non forniva il dispositivo di protezione dal rischio rumore ad un
lavoratore intento a controllare l'operazione di scarico di
calcestruzzo da una betoniera.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso
per cassazione, lamentando l'erronea applicazione della disposizione
incriminatrice, sul rilievo che nel cantiere, al momento
dell'accertamento ispettivo dell'azienda sanitaria, era presente un
responsabile per il servizio di prevenzione e protezione con funzioni
di vigilanza, sul quale incombeva l'obbligo di fornire ai lavoratori i
necessari idonei dispositivi di protezione individuale. La violazione
riscontrata sarebbe, del resto, ascrivibile alla negligenza dello
stesso lavoratore, il quale non aveva utilizzato il dispositivo di
protezione fornitogli dal datore di lavoro.

*Diritto*

3. - Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita, infatti, a formulare generiche critiche alla
motivazione della sentenza, basate sui due seguenti assunti, del tutto
indimostrati: 1) che fosse presente in cantiere un responsabile del
servizio di prevenzione protezione, soggetto diverso dal datore di
lavoro; 2) che al lavoratore fosse stato suo fornito il dispositivo di
protezione, da lui non utilizzato per sua esclusiva colpa.

Quanto al primo di tali due assunti, il ricorrente afferma, senza
alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata o
agli atti di causa, che dalla prova testimoniale risulterebbe
l'esistenza sul cantiere di un responsabile del servizio di protezione
e prevenzione, senza specificare da quali passaggi della prova
testimoniale sarebbe stata desumibile tale conclusione e senza
indicare il nome di tale soggetto. E ciò, a prescindere
dall'assorbente rilievo che l'art. 18, comma 1, alinea e lettera d),
del d.lgs. n. 81 del 2008 pone espressamente a carico del datore di
lavoro l'obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale», pur quando vi sia un
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione», perché
prevede che quest'ultimo debba essere semplicemente «sentito» in
merito.

Il secondo degli assunti del ricorrente trova puntuale smentita sia
nella deposizione del lavoratore riportata in sentenza, dalla quale
risulta che il dispositivo di protezione non gli era stato fornito,
sia nei rilievi effettuati dal funzionario accertatore, da cui emerge
che nessun dispositivo di protezione è stato rinvenuto nel cantiere.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato
inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186
della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

*P.Q.M.*

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.


http://www.mog231.it/sentenza-n-18296-del-5-maggio-2014/

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