domenica 11 maggio 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Trasparenza e privacy nel condominio" è stato pubblicato il giorno 11 maggio 2014 alle ore 12:27 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".



Il *Garante della privacy*, in risposta ad alcuni quesiti proposti
alla luce delle novità introdotte dalla L. 220/2012, ha chiarito
quali dati possono essere trattati dall'amministratore di un
condominio, senza eccedere alle finalità che esso deve perseguire per
legge.

In particolare, l'Autorità garante ha ribadito che, in base alla
disciplina privacy, *l'amministratore condominiale* può trattare
solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono
di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio,
siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari,
chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o
domicilio. Può, altresì, chiedere, i dati catastali

!! Trasparenza E Privacy Nel Condominio: I Chiarimenti Del Garante !!

_No alla consegna di documenti all'amministratore, sì all'accesso al
conto corrente condominiale_

Il condòmino non deve fornire prove documentali delle informazioni
rese all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe
condominiale". Può invece chiedere all'amministratore copia
integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del
conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante privacy in
risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli
cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha
modificato la disciplina del condominio.

L'Autorità ha ribadito innanzitutto che, in base alla disciplina
privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e
non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque,
acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare
i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari,
usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità
comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere,
inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la
particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere,
perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad
esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Per
quanto riguarda poi le informazioni relative alle "condizioni di
sicurezza", con l'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia"
i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla
propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano
solo le parti comuni dell'edificio.

L'Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto
"*conto condominiale*", che deve essere aperto e utilizzato
dall'amministratore, e sul diritto di ciascun condomino di accedere
alla relativa documentazione. In particolare, a seguito della riforma,
il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al
condominio i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione
giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri
esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma
integrale, per il tramite dell'amministratore,  ai relativi estratti
conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea
generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario [doc. web n.
1457247], riconosce infatti il diritto di ottenere "copia di atti o
documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un
parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

fonte http://www.garanteprivacy.it [1]



Links:
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[1] http://www.garanteprivacy.it/


http://www.mog231.it/trasparenza-e-privacy-nel-condominio/

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