mercoledì 8 maggio 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Stagisti minorenni, no visita preventiva, sì sorveglianza (in alcune circostanze)" è stato pubblicato il giorno 8 maggio 2013 alle ore 12:48 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

Stagista minorenne e obbligo della visita medica preventiva. Su questo
argomento è stata interessata la Commissione interpelli (interpelli
pubblicati il 2 maggio 2013 Ndr) sia dalla Federcasse che dal
Consiglio dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

La Fedrecasse chiede se una banca che impegni in stage o tirocini
formativi, i soggetti minori di età, sia tenuta a sottoporre gli
interessati a *visita medica preventiva* (art. 41 del TU81/08)***.

L'Ordine dei consulenti del lavoro pone la questione se debba essere
applicata la *L.977/67*** nei confronti degli "allievi che seguono
corsi di formazione professionali nei quali si fa uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere…, tenuto conto che gli allievi sono
equiparati ai lavoratori in  quanto effettivamente adibiti a detta
strumentazione o a detti laboratori ".

Ai due quesiti, che hanno in comune la minor età e la condizione di
stagista-tirocinante, la Interpelli ha risposto che *non sussiste a
carico dell'adolescente stagista o dello studente minorenne
l'obbligatorietà della visita medica preventiva* in quanto con
questi soggetti non è stato costituito alcun rapporto di lavoro. Gli
interessati dovranno, peraltro, essere sottoposti a *sorveglianza
sanitaria*, *ma "solo nei casi previsti dalla normativa vigente"*.

A tale proposito, nel parere si fa osservare che l'applicazione
dell'art. 41 del TU 81/08 viene praticata anche nei riguardi dei
*soggetti equiparati ai lavoratori* (tirocinanti, allievi degli
istituti di istruzione e universitari, i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali). Peraltro,
la normativa viene attivata "limitatamente ai periodi in cui
l"allievo sia effettivamente applicato sulle strumentazioni o ai
laboratori in questione".

*** Punto 2, lett. a): visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica.

**** Art. 8. "I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi
al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa
cui saranno adibiti, a seguito di esame medico. L'esito della visita
medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al
libretto di lavoro. Qualora il medico ritenga che i minori predetti
non siano idonei a tutti o ad alcuni lavori… deve specificare nel
certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti".



http://www.mog231.it/stagisti-minorenni-no-visita-preventiva-si-sorveglianza-in-alcune-circostanze/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento