Un nuovo post "Cassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372 - Infortunio sul lavoro e responsabilità del direttori dei lavori" è stato pubblicato il giorno 2 maggio 2014 alle ore 13:57 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
!! Cassazione Civile, 09 Aprile 2014, N. 8372 - Infortunio Sul Lavoro
E Responsabilità Del Direttori Dei Lavori !!
*La Corte d'Appello di Lecce*, con sentenza in data 6/12/11 confermava
le statuizioni rese dal Tribunale di Taranto con la pronuncia
n.927/08, con la quale erano state accolte le domande proposte da S.T.
a titolo di risarcimento del danno in relazione all'infortunio sul
lavoro occorsogli in data 3/6/92, nei confronti di M.N., proprio
datore di lavoro; di L.N. titolare dell'impresa appaltatrice dei
lavori; di P.V., direttore dei lavori nonché di M.C. titolare di
altra impresa parimenti operante nel cantiere, condannati tutti al
pagamento in solido fra loro, della somma di euro 750.000,00 oltre
accessori di legge.
Dopo aver dato atto che per le lesioni riportate dal lavoratore era
stato instaurato procedimento penale nei confronti di P.V., M.N., L.N.
e M.C. e che con sentenza n.151/01 della Corte di legittimità era
stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e
rigettato agli effetti civili il ricorso proposto dal P.V., la Corte
di merito perveniva alla reiezione delle doglianze formulate da
quest'ultimo e dal L.N. in sede di gravame.
In particolare, respingeva la eccezione di estinzione del giudizio di
primo grado ai sensi dell'art.75 c.p.p. per avere il S.T. trasferito
la propria azione risarcitoria nel procedimento civile, sul rilievo
che non era stata formulata alcuna eccezione di estinzione del
giudizio in conformità alle previsioni di cui all'art. 307 c.p.c.
La Corte territoriale rigettava altresì le doglianze tutte articolate
con riferimento alla graduazione delle responsabilità delle
rispettive parti adottate dal giudice di prima istanza, ritenendole
coerenti con gli apprezzamenti dei fatti e delle condotte risultanti
dagli atti penali, così come quelle relative alla effettiva
definizione della responsabilità dell'ing. P.V. che veniva confermata
dalla adita Corte, in virtù dell'indiscusso ruolo di direttore
tecnico del cantiere dal medesimo rivestito.
I giudici di merito, infine, accoglievano il gravame proposto da S.T.
inteso a conseguire il rimborso delle spese mediche sostenute a causa
dell'infortunio, condannando P.V., M.N., L.N. e M.C. in solido fra
loro al pagamento in favore del ricorrente, degli importi a tale
titolo richiesti, in tali sensi parzialmente riformando la sentenza di
primo grado.
Avverso tale pronuncia della Corte territoriale V.P. ha spiegato
ricorso in Cassazione affidato ad otto motivi.
*Cassazione Civile, 09 aprile 2014, n. 8372*
http://www.mog231.it/cassazione-civile-09-aprile-2014-n-8372-infortunio-sul-lavoro-e-responsabilita-del-direttori-dei-lavori/
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