lunedì 26 agosto 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Durc, le novità nella L. 98/2013" è stato pubblicato il giorno 26 agosto 2013 alle ore 13:22 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

L'articolo 31 della L. 98/2013, di conversione del DL 69/2013 "Del
fare", titola _*Semplificazioni in materia di Durc*_.

Al comma 1- bis si prevede che "in  caso di lavori privati di
manutenzione in edilizia, realizzati senza ricorso a imprese
direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste
l'obbligo della richiesta del Documento…agli istituti o agli enti
abilitati al rilascio".

*Contratti pubblici.*Per effetto del comma 2-a dello stesso art. 31 e
con riferimento al _Codice di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture_ (DLgs 163/ 2006), "resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di *acquisire
d'ufficio il documento…*".

Nel comma 2- b, sempre con riguardo al Codice degli appalti pubblici,
"*Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto*, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori".

Al comma 3 si ipotizza che il *Durc segnali un'inadempienza
contributiva* relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto: in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici
"trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza". "Il pagamento… è disposto direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi, e… la Cassa edile".

Nel comma 4 si legge che le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono il DURC d'ufficio:

a) per la *verifica della dichiarazione sostitutiva* di non aver
commesso violazioni gravi… alle  norme  in  materia  di
 contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in  cui sono stabiliti (art. 38, c.1, lett. 1
del già citato Codice);
b) per l'*aggiudicazione definitiva* (art. 11, c. 8 del Codice);
c) per la *stipula del contratto*;
d) per il *pagamento degli stati di avanzamento dei lavori* o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di *collaudo*, il certificato di *regolare
esecuzione*, il certificato di *verifica di conformità*,
l'attestazione di *regolare esecuzione*, e il *pagamento del saldo
finale*.

Il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture:

* ha *validità di centoventi giorni* (era di 90) dalla data del
rilascio;

* *non deve più essere richiesto per ciascuna fase* della procedura
di aggiudicazione e stipula;

* può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da
quelli per cui è stato richiesto.

Il Documento è utile anche in funzione:

* delle *agevolazioni* normative e contributive sul lavoro, sulla
legislazione sociale;

* per i *finanziamenti regionali*, statali e comunitari.

*Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sulla validità di 120
giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.*

*_Continua martedì 27 agosto..._*

*Leggi:*
Novità riguardanti ambiente e lavoro



http://www.mog231.it/durc-le-novita-nella-l-982013/

________________________________________________________

Sei stato iscritto a queste notifiche tramite e-mail riguardo a nuovi post nel blog.
Se desideri modificare le tue impostazioni o disiscriverti, visita:

?code=f65d9b902e0ddc2dddd64428f42d1b69&addr=modiconsulenzaeformazione.inoltro%40blogger.com&

Nessun commento:

Posta un commento