giovedì 27 ottobre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 5 La Carta Costituzionale
pubblicato il: 27 ottobre 2011 alle ore 12:46
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-5-la-carta-costituzionale/

*5 - La Carta costituzionale e la rinascita del Paese.*

La *Costituzione della Repubblica italiana* entrata in vigore il 1
gennaio 1948, permeata di spirito sociale, rispondeva alle istanze
più profonde del popolo italiano, espresse dai partiti che si
riaffacciavano sulla scena politica  nel secondo dopoguerra, in una
atmosfera incandescente ricca di contrasti spirituali, sociali ed
economici.

L'Italia si qualifica preliminarmente *(art.1)* in un triplice modo:
*repubblica, democratica, fondata sul lavoro*. Attributo,
quest'ultimo di significato storico- dogmatico e
politico-programmatico indicante il nuovo  carattere assunto dallo
Stato.
Il lavoro viene elevato esplicitamente a nucleo fondamentale della
struttura statuale.

Si afferma il concetto di giustizia sociale inteso a trasformare 
l'organizzazione del lavoro,  in merito alla tutela del prestatore
d'opera, per l'affermazione  del principio di effettiva libertà
e concreta uguaglianza del contraente più debole nel rapporto di
lavoro. Ciò comporta che il diritto del lavoro, pervaso da uno
spirito nuovo, deve attuare u*na tutela preferenziale a favore del
lavoratore* posto, per cause di natura economica e giuridica, in
condizioni di netta inferiorità rispetto all'imprenditore in modo
da controbilanciare parzialmente le forze del privilegio economico,
rimuovendo gli ostacoli e le diseguaglianze, per conseguire il pieno
sviluppo della personalità  del lavoratore.

La *disciplina del lavoro*, contenuta principalmente nella parte
dedicata ai rapporti economici, si apre dichiarando che *"la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"*.

Questo carattere  generale costituisce il cardine attorno al quale
ruota  tutto il sistema normativo, finalisticamente diretto alla
*protezione fisica e morale  del lavoratore*.
Le garanzie costituzionali a tutela del lavoro (artt.36-41) si possono
distinguere in garanzie:

* Di realizzazione dell'*eguaglianza sociale* e di
compartecipazione all'indirizzo politico generale;

* di *tutela della personalità del lavoratore* nel rapporto di
lavoro;

* di *autotutela sindacale*;

* *previdenziali ed assistenziali*.

All'apice di sistema è posto l'*art. 46* – rimasto inattuato
– col quale di riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare
alla gestione dell'azienda. Quest'ultimo principio, secondo 
alcuni studiosi, tenderebbe ad attribuire al lavoratore,
nell'economia dell'azienda, una posizione del tutto nuova che
dovrebbe sostituirsi a quella tradizionale di soggezione, al fine di
consentire il *pieno sviluppo della personalità umana*.

Infine, va sottolineato che  pur affermando il diritto d'impresa
attraverso la libertà dell'iniziativa economica privata, il
costituente afferma con forza che questa"non può svolgersi in
*contrasto con l'utilità sociale  e in modo da recare  danno alla
sicurezza*, alla libertà e alla dignità umana". (art.41). È
questo il cardine dal quale discende la *vigente normativa sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro*.

Nel *1955* vengono emanati dall'Esecutivo i decreti di attuazione
della suddetta disposizione, i quali costituiscono il *primo "corpus
normativo" prevenzionale sulla sicurezza del lavoro*, e per oltre
mezzo secolo saranno le basi di riferimento per assicurare la *tutela
dell'integrità fisica dei lavoratori nell'industria*,
n*ell'agricoltura, nel terziario e nella pubblica amministrazione*.

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 5 La Carta Costituzionale) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-5-la-carta-costituzionale/

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