venerdì 21 ottobre 2011

MOG 231

Semplificazione disciplina prevenzione incendi, intervisa Abate
pubblicato il: 21 ottobre 2011 alle ore 11:36
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/semplificazione-disciplina-prevenzione-incendi-intervisa-abate/

ROMA – *Consigliere Abate, venerdì scorso ha tenuto a Roma insieme
ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un incontro aperto
al pubblico, prevalentemente composto da tecnici ed operatori di
attività soggette alla prevenzione incendi, per spiegare i criteri e
le innovazioni introdotte  dal D.P.R. 151/2011- Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi. Abbiamo già dato notizia del decreto e
pubblicato ieri un vademecum sulle procedure prevenzione incendi
redatto dai Vigili del fuoco. Ora ci interessa conoscere il suo parere
da Presidente della Commissione speciale sicurezza e prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro, e da ex Dirigente Generale e Direttore
Regionale dei Vigili del fuoco.*

Il D.P.R. completa un percorso iniziato con il Decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che prevedeva il  riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco. È un testo che semplifica sia la disciplina riguardante
l'ottenimento di un preventivo parere, ai fini antincendio, che il
titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività. Di fatto il
nuovo regolamento semplifica la vecchia normativa e introduce due 
novità sostanziali.

La prima si fonda sulla divisione delle attività in *tre categorie* A
(attività a basso rischio e standardizzate),B (attività a medio
rischio),C (attività a elevato rischio)  che hanno differenti
obblighi e possibilità di esercizio.

La seconda riguarda l'*inclusione di nuove attività nel novero
della normativa*, vengono infatti inseriti porti aeroporti,
metropolitane, gallerie stradali (oltre i 500 mt.) e gallerie
ferroviarie (oltre i 2000 mt.), attività promiscue in edifici, ecc.

*In base alle tre categorie elencate vengono suddivisi gli adempimenti
per ogni azienda.*

Potremmo *sintetizzarli* in questo modo. Nella categoria A viene
eliminato il parere di conformità sul progetto e per l'inizio delle
attività sarà sufficiente la SCIA (Segnalazione certificata di
inizio attività) da presentare al SUAP (Sportello unico per le
attività produttive). I controlli sono successivi e, individuati a
campione, devono essere esperiti dai VV.F. entro  60 giorni.

Controlli a campione verranno effettuati  anche per la categoria B
che dovrà comunque ottenere la preventiva valutazione di conformità
entro 60 giorni. Successivamente con le procedure della SCIA
l'esercente potrà avviare immediatamente la propria attività.
Per la categoria C la valutazione di conformità (esame progetto)
rimane in vigore con risposta entro 60 giorni. Le aziende appartenenti
a quest'ultima categoria dovranno, in ogni caso, con la procedura
della SCIA richiedere il rilascio del certificato di prevenzione
incendi. Le perizie dovranno  essere asseverate e questo comporta una
novità sensibile rispetto alla precedente normativa. Ciò significa
che anche il rinnovo delle autorizzazioni potrà essere effettuato
tramite perizia asseverata.

*Potrebbero esserci maggior costi per le aziende per quanto riguarda
l'asseverazione che deve emettere il tecnico sul rispetto della
normativa antincendio?*

Sì, potrebbero esserci e potrebbero essere la conseguenza di una
accresciuta responsabilità professionale che grava sul *tecnico
asseveratore*. Vedremo. Sia l'inizio di un'attività soggetta alla
prevenzione incendi senza alcun titolo autorizzativo, che l'omessa
richiesta del CPI o della SCIA e anche il loro rinnovo costituisce
reato penale perseguibile dalla legge. La nuova norme configura come
reato penale  anche l'emissione di una  perizia tecnica non
veritiera.

*Il convegno è stata occasione di approfondimento sui nuovi
meccanismi?*

Sì, molti dubbi sono stati chiariti, ma molti ancora aspettano le
interpetrazioni autentiche che dovranno giungere dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco. Per chi fosse interessato nel mio sito
www.luigiabate.com sono riportate tutte le norme ed i chiarimenti
afferenti la nuova procedura di prevenzione incendi ed anche la nuova
modulistica da adottare da oggi in poi.  Altri dubbi che devono
essere risolti sono quelli che emergono dal confronto tra il *D.P.R.
151/11* e le norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti sia per  quanto concerne l'approccio normativo e sia 
per i differenti tempi previsti per l'adeguamento delle gallerie
stradali e le ferrovie. Credo che sia necessario, entro tempi
brevissimi, fare chiarezza su quanto oggi è suscettibile di
interpretazioni personali per evitare che si verifichino situazioni
tali da inficiare  la sicurezza individuale e collettiva. Mi occupo
da anni di incendi e di sicurezza sul lavoro e so quanto sia
importante per tutti la chiarezza e la corretta applicazione di una
normativa.

vedi l'originale (Semplificazione disciplina prevenzione incendi, intervisa Abate) su: http://www.mog231.it/semplificazione-disciplina-prevenzione-incendi-intervisa-abate/

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