venerdì 7 ottobre 2011

MOG 231

Permesso di soggiorno e controllo del datore di lavoro
pubblicato il: 7 ottobre 2011 alle ore 10:36
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/permesso-di-soggiorno-e-controllo-del-datore-di-lavoro/

Con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 la Corte di Cassazione ha
affermato la *responsabilità di un datore di lavoro* che aveva
assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri fidandosi
delle "assicurazioni verbali dei due soggetti *assunti senza
pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno*".

Infatti "la responsabilità del datore di lavoro ... non è esclusa
dal fatto che, "in buona fede", l'interessato si era limitato a
prendere visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dai
due stranieri" ma non aveva anche accertato, tramite conoscenza della
relativa documentazione, del rilascio dei permessi.

La Suprema Corte ha così confermato la decisione della Corte
d'Appello che, con la condanna, aveva ritenuto sussistente l'elemento
psicologico dell'illecito in quanto l'imputato aveva *"colpevolmente
omesso di verificare, prima dell'assunzione, l'effettivo rilascio del
permesso di soggiorno*".

Trascrivo qui di seguito le indicazioni sulla materia presenti sul
sito www.poliziadistato.it.

"Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre
mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia
per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di
soggiorno.

Per ottenere *il rilascio del permesso di soggiorno è necessario
presentare*: il modulo di richiesta; il passaporto, o altro documento
di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di
ingresso, se richiesto; una fotocopia del documento stesso; 4 foto
formato tessera, identiche e recenti; un contrassegno telematico da
€ 14,62; la documentazione necessaria al tipo di permesso di
soggiorno richiesto; il versamento di un contributo compreso tra €
80 e € 200.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve
chiedere il *rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza*.

La *validità del permesso di soggiorno* è la stessa del visto
d'ingresso: fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi
per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; fino
ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione
professionale ovviamente documentato; fino a due anni per lavoro
autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e
studio per periodi non superiori ai tre mesi, *non devono chiedere il
permesso di soggiorno*.

vedi l'originale (Permesso di soggiorno e controllo del datore di lavoro) su: http://www.mog231.it/permesso-di-soggiorno-e-controllo-del-datore-di-lavoro/

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