giovedì 13 ottobre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 3 Nascita del Corpo ispettori
pubblicato il: 13 ottobre 2011 alle ore 12:23
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-3-nascita-del-corpo-ispettori/

*3 - La nascita del Corpo degli ispettori del lavoro ai primi del
'900*.

Nei *primi anni del XX secolo* la legislazione operaia, benché assai
rudimentale,  non trovò applicazione alcuna per l'insufficiente
intervento dello Stato nel settore della vigilanza.
Era un fatto triste e notorio che anche quel minimo di legislazione di
tutela esistesse solo sulla carta, risolvendosi di fatto in una
dolorosa irrisione.

Le stesse testimonianze dell'epoca nei rapporti ufficiali, così
caute nel loro linguaggio moderato, indicavano *"poco confortante lo
stato di applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei
fanciulli"* per l'insufficiente vigilanza esperita dai funzionari
del Corpo delle miniere e dai due ispettori dell'industria e
dell'insegnamento industriale.

Peraltro, la *varietà del personale adibito alle ispezioni* presentò
gravissimi inconvenienti, tanto per la mancanza di direttive uniformi,
quanto per la carenza specifica di competenza tecnica dei singoli
nella materia. Inoltre, l'azione di vigilanza assunta in misura
sempre crescente dagli *"agenti di polizia giudiziaria"* appariva
odiosa agli industriali che lamentavano il carattere poliziesco delle
visite.

Tuttavia un fatto determinante si verificò il *15 aprile 1904* con la
stipula a Roma della *Convenzione italo-francese*, per regolare la
protezione degli operai nazionali lavoranti all'estero, la quale
sancì il principio di organizzare in tutto il Regno *un servizio di
vigilanza funzionante sotto l'autorità dello Stato* che offrisse le
stesse garanzie di tutela del servizio d'ispezione francese.

Per adempiere l'obbligo internazionale il ministro
dell'agricoltura, industria e commercio, on. Rava, presentò alla
Camera dei deputati l'*11 dicembre 1905*, il primo disegno di legge
per l'istituzione  dell'*Ispettorato del lavoro*.Tuttavia il
provvedimento venne clamorosamente respinto a scrutinio segreto.

Evidentemente, al di sopra delle formali adesioni emerse nella
maggioranza parlamentare, che rappresentava il potere economico
imprenditoriale, c'era la decisa volontà conservatrice di impedire,
nonostante gli impegni internazionali assunti,  la effettiva
applicazione di quelle scarse norme volte a garantire un minimo di
tutela contro la sopraffazione e lo sfruttamento.

Ma l'intervento dello Stato per la creazione di un organo pubblico
specializzato per la tutela del contraente più debole del rapporto di
lavoro era ormai *indilazionabile*.

Sotto l'impulso pressante delle associazioni sindacali il Governo,
per il tramite nel nuovo ministro Cocco Ortu, presentò un disegno di
legge onde disporre i fondi necessari ad ottenere, in via provvisoria,
il *servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie*.
Tale provvedimento fu tradotto nella *legge n. 380 del 1906*
considerata istitutiva dell'Ispettorato del lavoro, la quale
costituiva *i primi tre Circoli di ispezione di Torino, di Milano e di
Brescia*.

L'esperimento del Servizio ispettivo provvisorio fornì, anche se
allo stato embrionale, precisi elementi di valutazione per la stesura
del progetto definitivo dell'organo che si tradurrà, dopo un
estenuante travaglio parlamentare, nella *legge 22 dicembre 1912 n.
1361*, considerata l'*atto ufficiale di nascita dell'Ispettorato
del lavoro*. Il testo approvato delimitò rigorosamente  le funzioni
ed i poteri, in modo da rendere l'organo squisitamente tecnico al
fine di evitare possibili sconfinamenti nel campo delle questioni
politico-sociali.

Nella legge n. 1361 le funzioni assegnate all'organo furono distinte
in:

* *Obbligatorie*: di vigilanza sull'applicazione  delle leggi del
lavoro e di studio dei problemi operai;

* *facoltative:* di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti
di lavoro, quando invitati dalle parti.

Venne quindi sancito l'*obbligo di "obbedienza"* agli ispettori
e il *"diritto"* di questi ultimi  di elevare contravvenzioni per
le infrazioni accertate. Fu, altresì, attribuita agli ispettori la
*"facoltà"* di visitare  in qualunque ora del giorno  e della
notte tutti i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza.

Il successivo regolamento di applicazione *(R.D. 27 aprile 1913 n.
431)* introdusse anche la funzione di *"consulenza"* con
l'obbligo dei Capi Circolo di fornire tutti i chiarimenti ai
richiedenti sull'applicazione delle leggi del lavoro.

Infine, apparve l'istituto giuridico della *"prescrizione"*, con
la conseguente potestà attribuita all'ispettore, che tanto avrebbe
tormentato la dottrina e la giurisprudenza per la sua scarsa
ortodossia giuridica.

La legge istitutiva e il relativo regolamento, dando una prima
sistemazione burocratico-amministrativa dell'organo di vigilanza ne
delimitarono, con sufficiente precisione,  i poteri e le funzioni
tanto da costituire i *cardini dell'evoluzione futura
dell'ispezione del lavoro*.

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 3 Nascita del Corpo ispettori) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-3-nascita-del-corpo-ispettori/

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