mercoledì 11 aprile 2012

MOG 231

Il DURC e le pubbliche amministrazioni
pubblicato il: 11 aprile 2012 alle ore 12:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/il-durc-e-le-pubbliche-amministrazioni/

Con l'istituzione della *Banca dati unica per la partecipazione alle
gare d'appalto*, le amministrazioni pubbliche potranno consultare un
fascicolo elettronico della documentazione d'impresa e svolgere i
controlli sul possesso dei requisiti senza richiedere la
documentazione alle imprese.

L'art. 14, c. 6 bis, della nuova legge sulle semplificazioni
riguarda il *Documento unico regolarità contributiva (DURC)* e
precisa che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia,
le amministrazioni pubbliche devono *"acquisire d'ufficio" (*)* il
documento.

La presentazione del DURC viene richiesta dall'impresa, anche
attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria
provviste di delega (intermediari), oppure dalle Pubbliche
Amministrazioni appaltanti, oppure dagli Enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti, oppure, infine, dalle SOA, che sono società di
attestazione e qualificazione delle aziende con il compito
istituzionale "di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti
esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di
qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva"
(art.8 c.. 3 L.109/1994).

Dal 13/02/2012 il DURC per appalti pubblici va richiesto solo dalle
*Stazioni Appaltanti* pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Queste tipologie di DURC riguardano:

* appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori,
forniture o servizi;

* contratti pubblici di forniture o servizi in economia con
affidamento diretto;

* agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

*(*)* Accertamenti d'ufficio, Art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
("Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa) (sintesi):

* le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi *non
possono richiedere* atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In
luogo di tali atti o certificati (le amministrazioni)… sono
tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti;

* …. (le amministrazioni sono tenute) ad a*ccettare la
dichiarazione sostitutiva* prodotta dall'interessato …;

* …quando (le amministrazioni) operano l'acquisizione d'ufficio
… possono procedere anche per *fax e via telematica*;

* … le amministrazioni certificanti sono tenute a *consentire alle
amministrazioni procedenti*, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali.

I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale.

_Continua venerdì 13 aprile_...

*Leggi anche:* Semplificazioni, invariato il regime dei controlli per
la sicurezza nelle imprese.

vedi l'originale (Il DURC e le pubbliche amministrazioni) su: http://www.mog231.it/il-durc-e-le-pubbliche-amministrazioni/

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