mercoledì 11 aprile 2012

MOG 231

Semplificazioni, invariato il regime dei controlli per la sicurezza nelle imprese
pubblicato il: 11 aprile 2012 alle ore 12:13
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/semplificazioni-invariato-il-regime-dei-controlli-per-la-sicurezza-nelle-imprese/

Una delle modifiche all'articolo 14 del D.L 502/2011 comporta che le
semplificazioni dei controlli sulle imprese non si applicano non solo
ai controlli in materia fiscale ma anche ai controlli in materia
finanziaria e di *salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, per i
quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle
leggi vigenti in materia.
Il testo emendato prevedeva (lettera f) del c.4, la "soppressione o
riduzione dei controlli sulle imprese in possesso di:

* certificazione del sistema di gestione per la qualità (Uni En
Iso-9001);

* altra appropriata certificazione emessa da un organismo di
certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell'Ue ai sensi del Regolamento 2008/765/CE,
o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento".

*Ecco di seguito il testo definitivo dell'articolo 14.*

*"Art. 14- Semplificazione dei controlli sulle imprese"*

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
dell'Unione europea, ai principi della semplicità, della
proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del
coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali,
regionali e locali;

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it
la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di
essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla
base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo
25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i
controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative su base nazionale, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla
tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore
intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo
la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle
ispezioni già effettuate;

d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

*f)* razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA).

4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di
controllo di loro competenza ai principi di cui al comma

*6.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le
amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni".

Il nuovo testo coordinato del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82.

*Info:* Testo coordinato del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

vedi l'originale (Semplificazioni, invariato il regime dei controlli per la sicurezza nelle imprese) su: http://www.mog231.it/semplificazioni-invariato-il-regime-dei-controlli-per-la-sicurezza-nelle-imprese/

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